Risposta al quesito dell'Avv. Elena Conte
QuesitiSi chiede come eseguire una notifica a persona impossibilitata a firmare in quanto paralizzata al braccio.
Si deve procedere con l’autentica della firma? È corretto procedere compilando la relata allegata?
Quello prospettato potrebbe essere il caso della dichiarazione nell'interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo per ragioni connesse allo stato di salute.
In tema di notificazione, l’art. 148 c.p.c., rubricato Relazione di notificazione, stabilisce che “L'ufficiale giudiziario certifica l'eseguita notificazione mediante relazione da lui datata e sottoscritta, apposta in calce all'originale e alla copia dell'atto. La relazione indica la persona alla quale è consegnata la copia e le sue qualità, nonché il luogo della consegna, oppure le ricerche…”. A livello ordinamentale, l’art. 4 del D.P.R. n. 445/2000 nel disciplinare, in relazione alle attestazioni e autocertificazioni – con esclusione delle dichiarazioni fiscali –, le ipotesi di Impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione prevede che “1. La dichiarazione di chi non sa o non può firmare è raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento dell’identità del dichiarante. Il pubblico ufficiale attesta che la dichiarazione è stata a lui resa dall’interessato in presenza di un impedimento a sottoscrivere.
2. La dichiarazione nell’interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute, è sostituita dalla dichiarazione, contenente espressa indicazione dell’esistenza di un impedimento, resa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, al pubblico ufficiale, previo accertamento dell’identità del dichiarante. …”.
Sempre a livello ordinamentale, il Codice della Strada (D.lgs. n. 285/1992), all’art. 7, comma 4, stabilisce che “4. Se il destinatario o le persone alle quali può farsi la consegna rifiutano di firmare l'avviso di ricevimento pur ricevendo il piego, ovvero se il destinatario rifiuta il piego stesso o di firmare documenti attestanti la consegna, il che equivale a rifiuto del piego, l'operatore postale ne fa menzione sull'avviso di ricevimento indicando, se si tratti di persona diversa dal destinatario, il nome ed il cognome della persona che rifiuta di firmare nonché la sua qualità, appone la data e la propria firma sull'avviso di ricevimento che è subito restituito al mittente in raccomandazione, unitamente al piego nel caso di rifiuto del destinatario di riceverlo. Analogamente, la prova della consegna è fornita dall'addetto alla notifica nel caso di impossibilità o impedimento determinati da analfabetismo o da incapacità fisica alla sottoscrizione”.
Dal quadro normativo sopra riportato è possibile ricavare che quando per vari motivi (analfabetismo, impedimenti vari, anche temporanei) chi deve firmare non sia in grado di farlo, il pubblico ufficiale annota la circostanza in calce all'atto da firmare, dopo aver accertato l'identità dell'impedito (è preferibile indicare anche il numero di documento identificativo), avendo cura di indicare l’impedimento riscontrato. In questo caso come in altri, l’accertamento del pubblico ufficiale che raccolga la dichiarazione del destinatario (di accettazione della notificazione o di rifiuto della stessa) fa pubblica fede fino a querela di falso.
20/03/2023 F.to Avv. Elena Conte
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