Il computo in quota d’obbligo di lavoratori già in forza è una procedura che mira a far emergere che un rapporto di lavoro, già instaurato attraverso il collocamento ordinario, ha le caratteristiche per poter essere ricondotto ad un rapporto di lavoro valevole per l’adempimento della quota d'obbligo prevista dalla L. 68/99.
È utile ricordare che la procedura di computabilità genera una variazione degli effetti del rapporto di lavoro da ordinario a rapporto di lavoro valido ai fini del collocamento mirato, producendo nuovi e peculiari effetti rispetto sia al datore di lavoro sia al lavoratore:
- rispetto al datore di lavoro, il rapporto di lavoro risulta idoneo alla copertura della quota d'obbligo prevista dalla normativa sul collocamento mirato, nonché neutro rispetto alla determinazione della base di computo del datore di lavoro;
- rispetto al lavoratore, il rapporto di lavoro risulta coperto da alcune tutele ulteriori previste dall'art. 10 della L. 68/1999.
Come esposto nel quesito, ai sensi dell’art. 4, comma 4, L. 68/99, il Centro per l’Impiego ha accertato che il lavoratore è divenuto inabile alla mansione in costanza di rapporto di lavoro, ed ha rilasciato l’autorizzazione al computo del lavoratore nella quota di riserva disabili.
Tuttavia, poiché il nulla osta del Centro per l’Impiego è intervenuto successivamente all’invio del prospetto informativo 2023, rimane valida la denuncia già effettuata
Si rammenta, infatti, che l’ente deve inviare il prospetto una sola volta all’anno e solo se nel corso dell’anno precedente sono intervenuti cambiamenti sulle assunzioni di dipendenti disabili o appartenenti alle categorie protette.
Inoltre, la normativa vigente e le indicazioni ministeriali prevedono che se l’ente registra in corso d’anno cambiamenti che incidono sulla quota di riserva deve trasmettere al Centro per l’Impiego di zona una domanda di nuova assunzione, entro 60 giorni dalla scopertura, in modo da ripristinare la quota di riserva, ma non è tenuta a trasmettere nuovamente il Prospetto Informativo. Analogamente, la copertura della quota di riserva - su cui tra l’altro il Centro per l’Impiego risulta già informato avendone accertato la regolarità attraverso il rilascio del nulla osta -, non necessita di ulteriore informazione e comunicazione, se non nel prospetto dell’anno successivo, ovvero del 2024.
dott. Angelo Maria Savazzi 20 marzo 2023
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