Per gli anni dal 2021 al 2026, l’articolo 15, comma 4-bis, del d.l. 77/2021 convertito in l. 108/2021, autorizza gli enti che si trovano in esercizio provvisorio o in gestione provvisoria a iscrivere in bilancio i relativi finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti mediante apposita variazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 163 del d.lgs. 267/2000 e dall'allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011.
L’articolo 163, comma 3, del d.lgs. 267/2000 prevede che nel corso dell'esercizio provvisorio non sia consentito il ricorso all'indebitamento e che gli enti possano impegnare solo:
- spese correnti
- le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro
- lavori pubblici di somma urgenza
- altri interventi di somma urgenza
Il comma 2 del medesimo articolo prevede che l’ente possa assumere le obbligazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente.
Il combinato disposto dei riferimenti normativi citati consente, quindi, di procedere con la prenotazione di spesa finalizzata ad evitare danni certi e gravi all’ente configurabili nella perdita del finanziamento per mancato rispetto del cronoprogramma previsto.
Dr. Paolo Dolci 20/03/2023
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