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IFEL - Webinar/e-Learning 1 giugno 2023
Le novità introdotte dal D.L. n. 13/2023
Servizi Comunali Affari generali Attuazione progetti PNRR RendicontoIl D.L. n. 13/2023 prova a snellire il circuito finanziario del PNRR, con l’obiettivo di evitare che i soggetti attuatori possano subire tensioni sul lato della liquidità.
Il quadro
In generale, le risorse del PNRR funzionano come contributi a rendicontazione, per cui ai beneficiari è garantita fin dall’assegnazione la copertura piena in termini di competenza. In base all’art. 15, comma 4, del D.L. 77/2021, inoltre, a comandare è sempre ed esclusivamente il crono-programma di spesa, per cui i soggetti attuatori degli interventi hanno il pieno controllo del processo, senza doversi allineare alle registrazioni contabili dell’amministrazione erogante.
Dal punto di vista della cassa, invece, l’art. 2 del D.M. 11 ottobre 2021 ha previsto che le risorse del PNRR siano rese disponibili dal servizio centrale in favore dell'amministrazione centrale titolare dell'intervento mediante un anticipo del 10 per cento “previa semplice attestazione dell'avvio di operatività dell'intervento stesso, ovvero dell'avvio delle procedure propedeutiche alla fase di operatività”. Le risorse successive sono erogate per quote intermedie fino al 90 per cento massimo del totale per il rimborso delle spese effettivamente sostenute dai beneficiari finali, mentre il saldo sulla base della richiesta di pagamento finale attestante la conclusione dell'intervento o la messa in opera della riforma e il raggiungimento di milestones e targets. Per alcune misure sono previste modalità differenti (ad es. rigenerazione urbana), ma lo schema è sempre il medesimo: l’ente incassa l’anticipo, che viene poi via via reintegrato in base alle rendicontazioni.
Nel caso delle misure per la digitalizzazione, invece, non è previsto nessun anticipo
In alcuni casi, tuttavia, tale circuito rischia di incepparsi. In particolare, su importi consistenti di lavori, il problema più frequente è rappresentato dalla richiesta dell’anticipazione contrattuale. Questa è fissata dall’art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016 al 20% del prezzo dell’appalto e deve essere riconosciuta all’appaltatore per far fronte alle spese necessarie all’avvio del contratto. Essa è obbligatoria e non può essere rateizzata se non nei casi di contratti pluriennali nel settore della difesa e della sicurezza. Ma non è purtroppo il nostro caso. Lo ha chiarito l’Anac con la Delibera n. 325 del 13 luglio 2022, approvata per far fronte ad alcuni dubbi interpretativi sorti a seguito delle modifiche del Codice appalti che riguardano proprio l’istituto dell’anticipazione del prezzo. Secondo Anac, “La norma (…) non prevede alcuna limitazione in ordine alla natura delle prestazioni. Inoltre, la stessa non effettua alcun riferimento alla finalità dell’anticipazione, né richiede, alle stazioni appaltanti, alcuna valutazione in ordine alla sussistenza, in concreto, del bisogno di liquidità immediata per avviare la prestazione. Può ritenersi, quindi, che tale esigenza sia stata valutata ex ante dal legislatore come sussistente e meritevole di tutela in ogni caso e in relazione a tutte le tipologie di contratto. Alla luce di quanto sopra, non è consentito alla stazione appaltante di escludere l’anticipazione di cui all’articolo 35, comma 18 del Codice, per alcuni appalti di servizi e forniture sulla base di interpretazioni che non trovano riscontro nel dato normativo di riferimento”. Da ciò deriva che il relativo importo deve essere già contemplato nel quadro economico dell’intervento. Come chiarito dalla Corte dei conti-Piemonte, la stazione appaltante, non potendosi sottrarre all'obbligazione descritta, dovrà procedere ad un'attenta attività di programmazione complessiva in modo da garantire il corretto appostamento in bilancio (delibera 15 giugno 2020, n. 67). Solo la maggiorazione al 30% introdotta dal D.L. 34/2020 è meramente eventuale e subordinata alle disponibilità in bilancio delle risorse necessarie.
La novità
Per venire incontro alle esigenze degli enti, il D.L. n. 13/2023 ha reso più semplice il percorso per ottenere un anticipo più elevato. Tale possibilità era già prevista dall’art. 9, comma 6, del D.L. n. 152/2021 ma era subordinata ad un iter molto complesso che partiva con la richiesta del soggetto attuatore all’Amministrazione centrale titolare degli interventi, la quale a sua volta doveva successivamente rivolgersi al MEF che poteva disporlo con proprio decreto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.
Con la novella introdotta dal decreto PNRR-ter, gli anticipi devono essere richiesti al MEF, con espressa motivazione, direttamente dai soggetti attuatori, inclusi gli enti territoriali, e non più dalle Amministrazioni centrali titolari degli interventi, che dovranno essere solo “sentite”. Ovviamente, tale iter dovrà essere adeguatamente supportato da una procedura informatica (verosimilmente appoggiata sul sistema ReGiS) che renda rapidi i collegamenti fra i tre attori (soggetto attuatore, Amministrazione centrale titolare e MEF).
Conclusioni
I soggetti attuatori degli interventi PNRR sono chiamati, più che ad una semplice programmazione di competenza, anche ad un’attenta programmazione di cassa, oltre che al corretto innesco del circuito finanziario attraverso la puntuale ed efficace rendicontazione delle spese.
Ricordiamo, infine, che ogni ente può valutare l’opportunità di aprire appositi sottoconti vincolati nel sistema di tesoreria unica, tramite il proprio tesoriere. Preferibilmente, per esigenze di monitoraggio, dovrebbe aprirsi un sottoconto vincolato per ogni CUP, ma nel caso in cui siano in numero elevato potrebbe essere considerata anche l’opzione di un conto vincolato per ogni linea di finanziamento.
Articolo di Matteo Barbero
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