Riparto delle risorse destinate ad incentivare le assunzioni a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei lavoratori socialmente utili
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2025
Risposta al quesito del Dr. Luigi Oliveri
QuesitiUn dipendente assunto a tempo indeterminato part-time orizzontale a 21 ore, può essere messo in reperibilità, atteso che lo stesso dipendente usufruisce di 3 ore di supplemento orario-integrazione. Inoltre allo stesso dipendente viene remunerato lo straordinario per la prestazione resa di reperibilità.
La reperibilità è un istituto chiaramente contrastante col part-time, visto che in conseguenza di quest’ultimo vi sono forti limitazioni allo straordinario, il quale è conseguenza necessaria della reperibilità se vi sia l’effettiva chiamata in servizio.
Occorre ricordare che per i lavoratori a tempo parziale l’effettuazione di attività lavorativa oltre l’orario di lavoro si parla delle “prestazioni aggiuntive del dipendente ulteriori rispetto all’orario concordato tra le parti”, tali da superare la durata dell’orario normale di lavoro, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del d.lgs. 81/2015.
Ai sensi dell’articolo 62, comma 2, del Ccnl 16.11.2022, al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale e misto, entro il normale orario di lavoro di 36 ore, può essere richiesta l’effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare, intendendosi per queste ultime quelle svolte oltre l’orario concordato tra le parti, ma:
Per esempio, su base settimanale, il dipendente con orario su 21 ore, il lavoro supplementare non può andare oltre le 26 ore e inoltre occorre che il lavoro supplementare della singola giornata sia svolto entro l’orario ordinario di lavoro a tempo pieno del giorno di riferimento (in una giornata di 6 ore, il dipendente con part-time di 3 può svolgere non oltre 3 ore di lavoro supplementare).
In ogni caso, occorre il consenso espresso del lavoratore, che ai sensi dell’articolo 62, comma 8, del Ccnl 16.11.2022, può rifiutare lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare per comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale, previste nei casi di cui all’art. 6, comma 2, del D. lgs. n. 81/2015.
Inoltre, il comma 3 del citato articolo 62 dispone che il ricorso al lavoro supplementare è ammesso per specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze di personale non prevedibili ed improvvise.
È soprattutto quest’ultima previsione a contrastare con la disciplina della reperibilità. Infatti, essa non può che essere connessa ad una specifica programmazione di attività, ancorché eventuali; una programmazione non in linea con le esigenze organizzative o di particolari situazioni di difficoltà organizzative: infatti, la reperibilità è comunque causata da fattori esterni, l’evento che fa scattare l’intervento.
In sostanza, se l’ente colloca il dipendente a part-time in reperibilità dà già per scontato il superamento dell’orario di lavoro ridotto ordinario, con necessario ricorso al lavoro aggiuntivo, determinando di fatto un prolungamento dell’orario di lavoro concordato col contratto individuale.
Inoltre, i già visti limiti mensili al lavoro supplementare potrebbero esaurire l’orario disponibile per il dipendente a part time, impedendogli di effettuare l’intervento ennesimo.
Dunque, sul piano contrattuale, ma anche organizzativo, è da considerare contrario alle regole contrattuali, ma anche a quelle di corretta organizzazione del lavoro, inserire dipendenti a part-time nella reperibilità.
dott. Luigi Oliveri 17 marzo 2023
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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2025
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
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Ministero dell’Interno – 24 aprile 2025
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