Rettifica di un contratto con compravendita di bene comunale

Risposta al quesito del Dr. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
20 Marzo 2023

In qualità di Segretario Comunale del mio Ente ho dovuto procedere alla rettifica di un contratto di compravendita di un bene comunale (rogato dal precedente Segretario) poiché la parte acquirente ha riscontrato degli errori materiali (per refuso era stato riportato che il bene apparteneva al patrimonio di un altro comune). Al momento della presentazione del titolo redatto ai sensi dell'art 59bis della legge notarile, dalla Conservatoria competente mi viene contestata l'impossibilità di utilizzare tale norma che consente la rettifica di errori materiali, sostenendo che può essere utilizzata esclusivamente da un Notaio. Preciso che ho rettificato l'atto su richiesta dell'Ente e della parte acquirente in sua presenza. Il Segretario Comunale può avvalersi della facoltà di cui all'art 59bis della L. n.89/1913? In caso contrario quale riferimento normativo occorre applicare per la rettifica di un precedente contratto?

Risposta

L’art. 96 del RD 827/1924 dispone che i contratti in forma pubblica sono ricevuti con l'osservanza delle norme prescritte dalla legge notarile per gli atti notarili, in quanto applicabili.

le norme richiamate dall’art. 96 del r.d. n. 827 sono quelle del capo i, titolo iii sulla forma degli atti notarili (47 - 60 ) che disciplinano i requisiti del documento e l’attività di documentazione ( legge notarile).

In questo senso la Cassazione penale (sentenza n. 8200/2018) ha osservato che non è dettata un'espressa disciplina sulle formalità dei contratti stipulati in forma pubblica amministrativa, limitandosi l'art. 96 del citato R.D. 23 maggio 1924 n. 827 a stabilire che detti contratti "sono ricevuti con l'osservanza delle norme prescritte dalla legge notarile per gli atti notarili, in quanto applicabili". Deve cioè inferirsi che trovi conferma la tradizionale impostazione che considera l'atto notarile quale schema paradigmatico di atto pubblico.

In precedenza il potere rogante del Segretario era previsto dall’art. 89 del R.D. n. 383/1934, concernente il testo unico della legge comunale e provinciale, secondo il quale i segretari comunali potevano rogare nell'esclusivo interesse dell'amministrazione comunale gli atti e contratti di cui all'art. 87 (riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni od appalti di opere che devono di regola essere preceduti da pubblici incanti con le forme stabilite pei contratti dello Stato).

Peraltro, l’art. 32 comma 14 del d.lgs. n. 50/2016 14 in tema di appalti dispone che “il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico …“. Pertanto, posto che ai sensi dell’art. 97 TUOEL il segretario comunale è ufficiale rogante dell’ente locale, ne consegue che non solo in materia di appalti, ma per tutti i contratti dallo stesso stipulati, lo stesso debba applicare la legge notarile ossia quella propria degli atti rogati dai notai.


Dr. Eugenio De Carlo     17/03/2023


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