In Lombardia trova applicazione, sul tema, il Regolamento regionale 14 giugno 2022, n. 4 recante il “Regolamento di attuazione del Titolo VI bis della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33” (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità), pubblicato sul B.U.R.L. n. 24 suppl. del 16 Giugno 2022.
Sul punto si segnalano, in particolare:
Ove il defunto non abbia indicato il luogo in cui disperdere le ceneri, le stesse vengono disperse nel luogo indicato dai familiari o nell'area a ciò appositamente destinata all'interno del cimitero, denominata giardino delle rimembranze
3. L'affidatario che intenda recedere dall'affidamento è tenuto a conferire le ceneri al cinerario comune o a richiederne la tumulazione qualora non venga richiesto l'affidamento da parte di un altro familiare
il comma 1 dell’art. 26
- In almeno un cimitero del comune si trova un giardino delle rimembranze per la dispersione delle ceneri. L'area è delimitata da un cordolo o da idonea pavimentazione.
In Lombardia, quindi, esistono tre effettive possibilità di sversamento delle ceneri:
a) in un cinerario comune;
b) in natura, ovviamente in ambito comunale;
c) in cimitero ma all’aperto, ovvero nel “Giardino delle Rimembranze”.
Si aggiunge, comunque, che parte della dottrina ipotizza, con riferimento alla problematica dell’inumazione dell’urna, che quest’ultima sia biodegradabile ex art. 75, comma 1, D.P.R. 285/90, prefigurando una forma particolare di dispersione nella nuda terra. Tale ipotesi, sui generis, andrebbe quantomeno “avallata” dalla regolamentazione comunale.
16/03/2023 F.to Avv. Elena Conte
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