Congedo parentale per padre dipendente pubblico e madre dipendente privata e fruizione in contemporanea
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta al quesito del Dr. Luigi Oliveri
QuesitiDalla lettura dell'art. 41, comma 4, CCNL Comparto Funzioni Locali 2019-2021del 16.11.2022 ed in mancanza di pareri ARAN sullo specifico argomento, sembrerebbe potersi argomentare a contrario che il diritto alla fruizione delle 18 ore di permesso retribuito per particolari motivi personali o familiari possa essere fruito integralmente dal dipendente nel medesimo anno solare tanto presso l'Ente rispetto al quale si accinge ad essere dimissionario, quanto verso il diverso Ente per cui, in qualità di vincitore di concorso, prenderà servizio a tempo indeterminato. Ne deriva che per la peculiare fattispecie in esame, a differenza delle ferie, non sembrerebbe prevista la maturazione progressiva nel tempo del diritto alla fruizione dei permessi di cui si discorre che risultano invece suscettibili di poter essere goduti interamente per tutte le 18 ore dal dipendente sia nei riguardi dell'Ente per il quale presta attualmente servizio che nei riguardi del nuovo Ente per cui presterà servizio in corso d'anno. È corretta e applicabile l'interpretazione in esame?
La ricostruzione proposta col quesito è corretta. Il Ccnl non dispone espressamente che i permessi in argomento maturino pro rata, in relazione ai mesi di servizio svolti.
Si tratta, piuttosto, di un numero di ore determinato in misura fissa che fonda un diritto esercitabile esattamente nella misura fissa delle 18 ore sia nei confronti dell’ente col quale il lavoratore cessi il rapporto di lavoro, sia nei confronti dell’ente presso il quale il dipendente vada ad instaurare un nuovo e successivo rapporto di lavoro, a seguito di concorso. Non così, nel caso di mobilità, vista la continuità del rapporto lavorativo.
È corretto informare che l’Aran si è interessata della questione col Cfl88a:
“Nel caso di un dipendente a tempo determinato che risulti vincitore, nel corso dell’anno, di un concorso per l’assunzione a tempo indeterminato presso il medesimo ente, o presso ente diverso, come devono essere quantificati i permessi spettanti ex artt. 32 e 35 del CCNL 21.5.2018?
Al riguardo occorre osservare che un dipendente con rapporto di lavoro a tempo determinato, ove, nel corso dell’anno sia risultato vincitore di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso un ente diverso ed abbia rassegnato le dimissioni presso l’ente di provenienza, ha diritto alla fruizione, presso il nuovo datore di lavoro, per intero, delle tipologie di permesso previste dagli artt. 32 e 35 del CCNL del 21.5.2018, anche nel caso in cui ne abbia già fruito in tutto o in parte nel precedente rapporto di lavoro.
Trattandosi, infatti, di un rapporto di lavoro nuovo, costituito a seguito di concorso pubblico, e perciò del tutto diverso e distinto da quello sussistente con il precedente datore di lavoro, non può tenersi conto dei permessi e degli altri istituti già fruiti nell’ambito di tale ultimo rapporto di lavoro.
Tale effetto avrebbe potuto determinarsi solo nel caso della mobilità, di cui all’art.30 del D.Lgs.n.165/2001, dato che in questa fattispecie non vi è costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, ma la semplice continuazione del precedente, con i medesimi contenuti e caratteristiche, con un nuovo datore di lavoro.
La suesposta interpretazione, si ritiene possa essere applicata anche alla particolare fattispecie di un dipendente con rapporto di lavoro a tempo determinato che risulti vincitore di concorso per assunzione a tempo indeterminato presso il medesimo ente.
Anche in questa ipotesi, infatti, si instaura un nuovo e distinto rapporto di lavoro costituito a seguito del superamento del concorso pubblico.
Appare opportuno rilevare che il numero delle ore dei permessi, come quelli di cui all’art. 32 e all’art. 35 del CCNL del 21.5.2018, è stabilito in misura fissa per anno direttamente dal CCNL, che non prevede la maturazione progressiva nel tempo del diritto alla fruizione degli stessi.
Pertanto, per queste tipologie di permesso, non si deve procedere ad alcun riproporzionamento riduttivo anche per il dipendente assunto nel corso di anno”.
dott. Luigi Oliveri 15 marzo 2023
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