Il decreto del Mef del 10 febbraio, scorso, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 marzo, ha completato il quadro attuativo dell’art. 1, commi 369 e seguenti, della L. 197/2022, disciplinando il secondo canale per accedere ai contributi statali a copertura dei maggiori costi delle opere pubbliche dovuti ai rincari di materiali ed energia. Ricordiamo, infatti, che la norma citata prevedeva come primo canale la c.d. procedura accelerata, che prevede una pre-assegnazione forfetaria nella misura del 10% del contributo, che le stazioni appaltanti potevano accettare o meno. In questo secondo caso, si apre appunto il secondo canale ovvero la c.d. procedura ordinaria.
Cosa copre il Fondo Il Fondo Opere Indifferibili nasce per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, registrati a seguito dell’aggiornamento, per l’anno 2023, dei prezzari regionali e in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, anche tramite accordi quadro ovvero affidate a contraente generale. Esso copre esclusivamente i maggiori costi riguardanti la voce «lavori» del quadro economico dell'intervento ovvero alle altre voci del medesimo quadro economico qualora le stesse, ai sensi della normativa vigente, siano determinate in misura percentuale all'importo posto a base di gara e il loro valore sia funzionalmente e strettamente collegato all'incremento dei costi dei materiali. Nel fabbisogno finanziario emergente è compreso l'incremento dei prezzi delle forniture di materiali da costruzione che siano funzionalmente necessarie alla realizzazione dell'opera. Si tratta del fabbisogno lordo, cui vanno sottratte le risorse derivanti da:
• rimodulazione delle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell’intervento in misura non inferiore al 10% ovvero, con specifico riguardo alle somme indicate alla voce “imprevisti” del quadro economico, l’utilizzo in misura non inferiore al 30% del loro importo complessivo, fatta salva la presenza di motivi ostativi, convalidati dall’amministrazione titolare;
• disponibilità di somme da altri interventi ultimati di competenza delle medesime stazioni appaltanti, e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.
La richiesta deve quindi riflettere il fabbisogno netto.
Chi può accedere Possono accedere alla procedura ordinaria tutte le stazioni appaltanti, fatta eccezione per gli enti locali che hanno confermato la pre-assegnazione del 10% nell’ambito della procedura semplificata relativa allo stesso semestre. Possono accedere anche coloro che hanno beneficiato di risorse nel 2022 ma non sono riusciti ad andare a gara entro lo scorso 31 dicembre, ma solo in subordine rispetto agli altri.
I tempi Come la procedura accelerata, anche quella ordinaria prevede sue finestre semestrali. La prima si è aperta il quinto giorno dalla pubblicazione del decreto (14 marzo) e si chiuderà 25 giorni dopo (8 aprile). La seconda finestra sarà aperta fra il 16 giugno al 6 luglio 2023.
Come di presenta la domanda La domanda di accesso al Fondo, contenente tutti gli elementi necessari, dovrà essere presentata tramite l’applicativo ReGiS dalle stazioni appaltanti alle amministrazioni statali per gli interventi dalle stesse finanziati o rientranti nei programmi di investimento dei quali risultano titolari, che procederanno alla verifica istruttoria sul contenuto delle domande, alla loro validazione e, entro e non oltre dieci giorni dal termine conclusivo dell’invio delle domande, inoltrano l’istanza al Ministero dell’economia e delle finanze.
Come avviene il riparto A seguito della presentazione delle istanze di accesso al Fondo, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato riscontra sui propri sistemi informativi la sussistenza dei requisiti di accesso con decreto del Ragioniere generale dello Stato, e provvede, sulla base delle risorse disponibili a seguito dell’adozione dei decreti di assegnazione definitiva delle pre-assegnazioni, alla determinazione della graduatoria semestrale degli interventi tenendo conto dell'ordine di priorità fissato dal decreto. L’assegnazione delle risorse per il secondo semestre avviene nei limiti delle risorse eventualmente disponibili a conclusione della procedura relativa al primo semestre, nonché della procedura di pre-assegnazione del secondo semestre. Ai fini della determinazione della graduatoria si tiene conto, nell’ordine
a) della data prevista di pubblicazione dei bandi o dell'avviso per l'indizione della procedura di gara, ovvero dell'invio delle lettere di invito che siano finalizzate all'affidamento di lavori nonché all'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori o della pubblicazione di avvisi di pre-informazione;
b) dell'ordine cronologico di presentazione delle domande delle stazioni appaltanti.
All'esito della suddetta procedura, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato riscontra su ReGiS l'avvenuta pubblicazione del bando di gara, dell'avviso di indizione della trasmissione della lettera di invito a presentare offerte o dell’avviso di pre-informazione associato ad un CIG perfezionato con le modalità previste da ANAC allo scopo di individuare gli interventi per i quali non risulta riscontrato tale requisito e, conseguentemente, le risorse finanziarie del Fondo che si rendono disponibili per essere riassegnate ad altri interventi. Sulla base dei suddetti riscontri, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, si provvede all'assegnazione delle risorse agli interventi ricompresi nella graduatoria, che costituisce il titolo per l’accertamento delle somme assegnate a bilancio. Per le procedure di affidamento del primo semestre per le quali risulti riscontrato il requisito dell'avvenuta pubblicazione del bando di gara e che, come risultante dall’esito della procedura rilevata attraverso il corredo informativo del CIG, siano andate deserte, le stazioni appaltanti possono procedere alla pubblicazione di una nuova procedura di affidamento con la previsione di un termine finale di presentazione delle offerte entro la data del 30 settembre 2023. Successivamente il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato individua, attraverso i propri sistemi informativi, gli interventi per i quali le procedure di affidamento risultino andate deserte alla data sopra indicata e, conseguentemente, le risorse finanziarie del Fondo che si rendono disponibili per essere riassegnate ad altri interventi.
Per le procedure di affidamento avviate nel secondo semestre del 2023 il termine è fissato al 31 marzo 2024.
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