Riferimenti normativi dei termini di prescrizione delle fattispecie in deroga alla regola generale ex art. 2946 del codice civile

Risposta al quesito dell'Avv. Alessandro Rizzo

Quesiti
di Rizzo Alessandro
16 Marzo 2023

Termini di prescrizione:

Chiedo, se possibile, ricevere i riferimenti normativi dei termini di prescrizione delle seguenti fattispecie in deroga alla regola generale ex art. 2946 del codice civile: 

- canoni di locazione (5 anni).

- debiti con scadenza uguale o inferiore all'anno (5 anni)

- parcelle professionisti (3 anni)

- premi assicurativi (1 anno)

Risposta

Per ciò che riguarda le prime due fattispecie elencate nel quesito, il riferimento è l’art. 2948 c.c., secondo cui “Si prescrivono in cinque anni: […] 3) le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni; 4) gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”.

Per l’ultima fattispecie (premi assicurativi), il riferimento è l’art. 2952 c.c., comma 1, il quale prevede che “Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.”.

Per ciò che riguarda i compensi dei professionisti, valgono invece considerazioni differenti: l’indicata prescrizione triennale di tali crediti ha infatti natura presuntiva, ossia gli stessi si presumono estinti decorso tale periodo di tempo, ma viene fatta salva la possibilità di prova contraria a determinate condizioni.

L’eccezione di prescrizione (presuntiva) in questione, infatti, perde di efficacia o è superabile se:

- chi oppone la prescrizione in questione ha comunque ammesso in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta (art. 2959 c.c.)

- colui al quale la prescrizione è stata opposta deferisce all'altra parte il giuramento per accertare se si è verificata l'estinzione del debito (art. 2960 c.c.).

Nei limiti suddetti, la prescrizione presuntiva in questione è stabilita dall’art. 2956 c.c., secondo cui “Si prescrive in tre anni il diritto: [… ] 2) dei professionisti, per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative”.


Avv. Alessandro Rizzo   15/03/2023


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