DDL Concorrenza, riforma fiscale, pubblico impiego nella provincia di Bolzano, stati di emergenza
Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 130
Risposta al quesito dell'Avv. Mario Petrulli
QuesitiQuesto ente ha individuato nel proprio territorio una strada che è a servizio da diversi anni di alcune proprietà private e consente anche di accedere a installazioni di uso pubblico, in particolare un acquedotto.
Data la situazione di qui sopra si chiedono i presupposti di fatto e di diritto che permettono ad una strada interpoderale o vicinale di essere dichiarata comunale e la procedura necessaria per acquisirla al patrimonio dell'ente.
Per quanto concerne il primo quesito, secondo la giurisprudenza (ex multis, Consiglio di Stato, sez. II, sent. 18 maggio 2020, n. 3158; TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, sent. 14 ottobre 2022, n. 1738), l'uso pubblico di una strada privata è determinato alla sussistenza di tre concorrenti elementi, costituiti:
- dall'esercizio del passaggio e del transito jure servitutis publicae da parte di una moltitudine indistinta di persone, qualificate dall'appartenenza ad un ambito territoriale;
- dalla concreta idoneità della strada a soddisfare, anche per il collegamento con la via pubblica, le esigenze di carattere generale e pubblico;
- da un titolo valido a sorreggere l'affermazione del diritto di uso pubblico, il quale può identificarsi nella protrazione dell'uso da tempo immemorabile (comportamento della collettività contrassegnato dalla convinzione di esercitare il diritto d'uso della strada).
Della sussistenza di tali elementi il Comune (interessato a far valere l'uso pubblico della via) deve dare idonea dimostrazione, salvo che la strada non sia inserita nell'elenco delle strade comunali, ciò rappresentando una presunzione (semplice) di appartenenza della stessa all'ente, ovvero del suo uso pubblico (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., sent. 16 febbraio 2017, n. 713; Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 19 marzo 2015, n. 1515; sez. VI, sent. 20 giugno 2016, n. 2708).
L'onere di provare la concreta sussistenza delle suddette condizioni incombe sul Comune, ai sensi dell'art. 2967 c.c., (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 18 marzo 2019, n. 1727; Cons. Stato, Sez. VI, 20 giugno 2016, n. 2708): questo significa che bisogna effettuare una verifica caso per caso allo scopo di individuare i suddetti tre elementi.
Nel caso specifico, ad una prima valutazione, sembra che il riscontro possa essere positivo:
Per quanto concerne il secondo quesito, ossia la procedura utilizzabile, lo strumento più frequente è quello previsto dall’art. 31, commi 21 e 22, della Legge n. 448/1998. Il citato comma 21 dispone che “In sede di revisione catastale, è data facoltà agli enti locali, con proprio provvedimento, di disporre l'accorpamento al demanio stradale delle porzioni di terreno utilizzate ad uso pubblico, ininterrottamente da oltre venti anni, previa acquisizione del consenso da parte degli attuali proprietari”; il successivo comma 22 prevede che “La registrazione e la trascrizione del provvedimento di cui al comma 21 avvengono a titolo gratuito”.
In estrema sintesi, l’iter da seguire è il seguente:
La procedura non prevede indennità a favore degli ex proprietari per la cessione; presuppone che la strada sia autonomamente individuata catastalmente rispetto alle proprietà limitrofe (diversamente, sarà necessario il preventivo frazionamento); è utilizzabile solo se si ottiene il consenso di tutti i proprietari e, oltre che d’ufficio, può originare anche a seguito di apposita richiesta da parte dei privati interessati.
Avv. Mario Petrulli 13/03/2023
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Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 130
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