Perché un documento redatto all’estero possa essere validamente prodotto in Italia occorre che sia sottoposto a legalizzazione. Si tratta, in pratica, di una formalità amministrativa che ha carattere di assoluta necessità perché, in mancanza di essa, l’atto è irricevibile.
L’atto presentato dal neocittadino italiano (secondo la scansione allegata), pertanto, non può essere trascritto in quanto non legalizzato.
Avendo il Perù aderito alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 (convenzione che semplifica la legalizzazione, utilizzando una procedura di riconoscimento dell’autenticità della firma attraverso una certificazione rilasciata dal Paese che emette il documento), il richiedente deve provvedere a fare apporre l’Apostille sul documento di matrimonio di cui intende chiedere la traduzione. L’Apostille deve essere apposta da un’autorità peruviana individuata da quel Paese.
Per quanto riguarda la traduzione invece l’art.22 DPR n.396/2000 “Traduzione del contenuto di documenti” indica varie possibilità: “1. Fermo restando quanto stabilito da convenzioni internazionali, i documenti scritti in lingua straniera devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana che deve essere certificata conforme al testo straniero dall’autorità diplomatica o consolare ovvero da un traduttore Ufficiale o da un interprete che attesti con giuramento davanti all’Ufficiale dello stato civile la conformità al testo straniero.”
Dunque il neocittadino ha la possibilità di fare tradurre il documento all’estero da un traduttore ufficiale e, in quel caso, la firma del traduttore dovrà essere ugualmente accompagnata da una Apostille oppure potrà far tradurre il documento straniero dalla nostra autorità diplomatica o consolare all’estero. In alternativa la traduzione potrà essere fatta in Italia o presso l’autorità diplomatica o consolare del Perù (con legalizzazione della firma dell’addetto consolare presso la Prefettura) o davanti all’ufficiale dello stato civile con apposito giuramento di conformità del testo straniero alla traduzione in italiano. Come ultima possibilità per il richiedente, ai sensi dell’art. 5 del R.D. 9 ottobre 1922, n. 1366, i cancellieri dei tribunali in Italia hanno competenza a ricevere i verbali di giuramento delle traduzioni stragiudiziali di documenti in lingua straniera.
Dott.ssa Mugnai 10 Marzo 2023
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