Permesso per dipendente con coniuge affetto da patologia di disabilità grave

Risposta al quesito del Dr. Casoni Manuel

Quesiti
di Casoni Manuel
13 Marzo 2023

Si chiede a quali congedi retribuiti ha diritto un dipendente di questo ente il cui coniuge affetto da una patologia in situazione di disabilità grave, oltre ai permessi di cui all'art. 33, comma 3 della legge 104/1992.

Risposta

Alla luce dell’art. 42 co. 5 D.lgs. 151/2001 il coniuge convivente di una persona con disabilità grave ha diritto ad usufruire di un congedo retribuito entro trenta giorni dalla richiesta. Il congedo non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di disabilità e nell'arco della vita lavorativa di chi la assiste, e viene accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno.

Si riporta per maggiore completezza il comma 5 dell’art. 42, recentemente modificato dall’art. 2 co. 1 lett. n) D. lgs. 105/2022: “Il coniuge convivente di soggetto con disabilità  in situazione di gravità, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro trenta giorni dalla richiesta. Al coniuge convivente sono equiparati, ai fini della presente disposizione, la parte di un'unione civile di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, e il convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della medesima legge. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, hanno diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o delle sorelle conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi, ha diritto a fruire del congedo il parente o l'affine entro il terzo grado convivente. Il diritto al congedo di cui al presente comma spetta anche nel caso in cui la convivenza sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo.

Quindi, il primo beneficiario è il coniuge convivente con la persona gravemente disabile, a cui viene equiparato la parte di un’unione civile, ed il convivente di fatto. Se il coniuge convivente, la parte dell’unione o il convivente di fatto sono impossibilitati, seguono, secondo una scala di priorità: i genitori, i figli, i fratelli e sorelle della persona disabile; possono fruire dei congedi i parenti affini fino al terzo grado, se gli altri parenti più prossimi (figli, genitori, fratelli) o il coniuge sono mancanti, deceduti o anch'essi invalidi.

 

Il richiedente durante il periodo di congedo ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa. L'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2011, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità.


Manuel Casoni  10 marzo 2023


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