Documentazione/ allegati per elaborazione del rendiconto consolidato
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta al quesito dell'Avv. Alessandro Rizzo
QuesitiE’ corretto effettuare rigetto/diniego (Art. 10 bis L. 241/90 - Art. 9 D.P.R. 184/2006) dell’istanza di acquisizione documentazione (in questo caso fascicolo sinistro), se a seguito dell’invio della comunicazione motivi ostativi (preavviso di rigetto - Art. 10 bis L. 241/90) non è stato fornito entro il termine di 10 giorni pagamento dei diritti di segreteria come stabilito da Delibera di Giunta Comunale?
Secondo un orientamento consolidato dei giudici amministrativi di primo grado (TAR Veneto, sentenza n. 41/2023; TAR Campania, Salerno, sez. I, 18 luglio 2022, n. 2054, che richiama TAR Friuli Venezia Giulia, 13 settembre 2021, n. 267 e TAR Lazio, Roma, sez. III, 3 gennaio 2011, sentenze n. 30-32-33; nello stesso senso anche TAR Lazio, Roma, sez. I, 17 settembre 2013, n. 8309 e TAR Lombardia, Milano, sez. I, 28 maggio 2010, n. 1707) l'art. 10 bis della L. n. 241 del 1990 è inapplicabile ai procedimenti in materia di accesso ai documenti “sia in base all'elemento testuale, in quanto l'elenco dei procedimenti cui non è applicabile contenuto in tale disposizione non si ritiene che abbia carattere di tassatività, sia in base al dato sistematico, poiché il procedimento di accesso realizza un interesse meramente partecipativo, strumentale alla soddisfazione di un interesse primario, che non si concilia con la previsione di una ulteriore fase subprocedimentale”.
Nel caso di specie, pertanto, non trova applicazione il meccanismo di cui a tale disposizione, ma tutt’al più è necessario richiamare più propriamente l’art. 6, comma 5, DPR 184/2006, secondo cui “5. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, l'amministrazione, entro dieci giorni, ne da' comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione. In tale caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta.”.
Si ritiene che il mancato pagamento dei diritti di segreteria, inoltre, non possa comportare il rifiuto, la limitazione o il differimento dell'accesso, poiché tali provvedimenti negativi possono essere motivati, a cura del responsabile del procedimento di accesso, con riferimento specifico alla normativa vigente, alla individuazione delle categorie di cui all'articolo 24 della legge, ed alle circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere accolta così come proposta (art. 9, comma 1, DPR 184/2006): si tratta, quindi, di valutazioni che attengono a profili sostanziali e di merito dell’istanza, e non a profili meramente formali e attinenti al pagamenti dei diritti di segreteria.
L’art. 25, L. 241/1990 stabilisce che “1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L’esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.”: i diritti di segreteria, pertanto, sono connessi non all’accoglimento dell’istanza ma al rilascio di copie dei documenti per cui si è fatta richiesta come confermato anche dal Regolamento (art. 8, comma 1, lett. C, DPR 184/2006).
Da quanto sopra consegue che:
- ove l’istante ne abbia diritto ai sensi della normativa vigente sulla base e sulla base delle valutazioni della amministrazione procedente, l’istanza di accesso deve essere accolta;
- in tale caso, l’esame (gratuito) dei documenti richiesti deve essere sempre garantito al richiedente;
- solo nel caso in cui il richiedente voglia estrarre copia dei documenti (fermo restando che l’istanza è stata accolta e che tale profilo attiene alle modalità di esercizio del diritto di accesso), l’amministrazione può subordinare il rilascio di copia al pagamento dei diritti di segreteria.
Avv. Alessandro Rizzo 09/03/2023
Per i clienti Halley: Ricorrente QS n. 2514, Sintomo QS n.2587
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta dell'Avv. Mario Petrulli
ANAC – 2 maggio 2025 (delibera n. 133 del 2 aprile 2025)
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 1 aprile 2025
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