L’art. 60 co. 7 primo periodo del DPR 600/73 prevede la possibilità di utilizzare la notificazione degli avvisi e degli altri atti a mezzo PEC SOLO nei confronti di:
imprese individuali e costituite in forma societaria;
professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato.
Le notificazioni devono avvenire all’indirizzo del destinatario risultante dall’“Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata” (INI-PEC), la cui consultazione ed estrazione è consentita all’ufficio, anche in forma massiva (art. 60 co. 7 secondo periodo del DPR 600/73).
L’art. 60 co. 7 terzo e quarto periodo del DPR 600/73 prevede le ipotesi particolari in cui la casella di PEC del destinatario dovesse essere satura o l’indirizzo di PEC risulti non valido o inattivo.
Più precisamente, qualora:
la casella di PEC risulti satura, l’ufficio deve procedere con un secondo tentativo di consegna decorsi almeno 7 giorni dal primo invio;
la casella di PEC sia ancora satura dopo il secondo tentativo o l’indirizzo di PEC non risulti valido o attivo (già al primo tentativo), l’ufficio deve provvedere:
– alla notificazione mediante deposito telematico dell’atto nell’area riservata del sito Internet della società “InfoCamere Scpa” e alla pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di 15 giorni;
– alla comunicazione al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto con lettera raccomandata, senza altri adempimenti.
Dr. Eugenio De Carlo 09/03/2023
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