ELEZIONI 2025: disponibili tutti i modelli relativi agli adempimenti post elettorali
per comunali e referendum
Risposta al quesito della Dr.ssa Elena Turci
QuesitiIl candidato sindaco e il consigliere comunale uscente e candidato possono essere autenticatori di firme negli atti dei procedimenti elettorali?
Relativamente al potere di autentica occorre far riferimento all’art. 14 della legge 53/1990 che espressamente elenca i soggetti competenti ad eseguire le autenticazioni di firma in materia elettorale.
Tra questi figurano senza dubbio i consiglieri comunali che, dopo le modifiche apportate da decreto n. 77/2021 poi convertito nella legge 108/2021, non devono più rendere la dichiarazione di disponibilità al Sindaco ma possono autenticare senza nessuna comunicazione formale.
In assenza di disposizioni normative contrarie, tali consiglieri sono competenti ad eseguire le autenticazioni anche se siano candidati alle medesime elezioni.
Per quanto riguarda il candidato Sindaco, tale condizione non porta con sé automaticamente il potere di autentica in quanto il candidato fono a che non sia eletto non ricopre alcuna delle cariche elencate nella norma, a meno che tale candidato Sindaco non sia attualmente un consigliere uscente e allora rientra nel caso precedente.
Dr.ssa Elena Turci 09/03/2023
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Risposta della Dott.ssa Elena Turci
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