Risposta al quesito dell'Avv. Elena Conte
QuesitiPongo un quesito su veicolo in sosta irregolare: (art 158 cds posto handicap, passo carrabile, doppia fila, su binari tram )
Espone contrassegno disabili o di medico.
Ben conoscendo l'art 354/4 cds che ne vieta la rimozione, come dobbiamo comportarci, quando il veicolo suddetto sosta nelle situazioni suindicate, intralciando o impedendo agli altri utenti di fruire degli spazi a loro assegnati (disabili passo carrabile, etc etc).
Si potrebbe ricorrere alla sanzione ex art. 159 e spostare nei pressi i veicoli che intralciano (anche se l'art 158 non ne parla) oppure fare ricorso all'art 4 l689/81 e provvedere lo stesso alla rimozione?
Il contrassegno disabili non autorizza alla sosta nei luoghi dove le principali norme di comportamento lo vietano, vale a dire ove lo stesso rechi grave intralcio o pericolo per la circolazione.
Non è, quindi, consentita la sosta di tali veicoli nei seguenti casi:
Ebbene, la norma di cui all’art. 11 del d.P.R. del 24 luglio 1996, n. 503 (cfr. Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici) il quale prevede che “alle persone detentrici del contrassegno di cui all’art. 12 (che presentano capacità di deambulazione sensibilmente ridotta) viene consentita, dalle autorità competenti la circolazione e la sosta del veicolo al loro specifico servizio, purché ciò non costituisca grave intralcio al traffico, nel caso di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare, ovvero quando siano stati stabiliti obblighi o divieti di carattere permanente o temporaneo, oppure quando sia stata vietata o limitata la sosta”, nonché l’ordinanza del sindaco del comune, secondo cui il contrassegno speciale della circolazione rilasciato ai portatori di handicap consente a questi ultimi la sosta ove vige il divieto a condizione che non sia di intralcio al traffico, debbono ritenersi applicabili limitatamente ai casi in cui la sosta sia stata vietata con apposito provvedimento di autorità competente (ai sensi degli artt. 6, comma 4, lettera d e 7, comma 1, lettera a del codice della strada), e non operano invece in presenza di divieti direttamente previsti dalla legge, come quello di cui all’art. 158, comma 2, lettera d, del Codice della Strada, né in presenza di un provvedimento amministrativo (cfr. Cass. civ., sez. II, 24/04/2009, n. 9822).
Anche coloro che utilizzano gli autoveicoli per il trasporto delle persone invalide, in possesso dello specifico contrassegno, devono rispettare i divieti imposti dall’art. 158 C.d.S., per la presunzione accordata dal legislatore di intralcio e pericolo per la circolazione nel caso delle specifiche violazioni; peraltro il combinato disposto degli artt. 3, 4, 5 e 6 del d.P.R. n. 384 del 1978, concernente il regolamento di esecuzione dell’art. 27 della legge 118 del 1971, riguardante l’abolizione delle barriere architettoniche e delle situazioni emarginanti al fine di facilitare la vita di relazione alle persone con problemi di movimento, prevede espressamente che per i veicoli al servizio di persone invalide devono essere accordate tutte le facilitazioni nello spostarsi e nel sostare nei centri abitati a condizione che detti veicoli non costituiscano grave intralcio al traffico ed effettive situazioni di pericolosità che sono, tra l’altro, tutti quei comportamenti tenuti in violazione dei commi 1, 2 e 3 dell’art. 158 citato, il che é indicato anche nello specifico avviso riportato nella parte posteriore degli stessi permessi per disabili (cfr. Cass. civ., sez. II, 22/01/2008, n. 1272).
Stante quanto sopra detto sulla sussistenza di un “diritto alla sosta” (cfr. Cass. civ., n. 168/2012) e ferma restando la previsione di cui all’art. 159, comma 1, lett. c), che prevede la rimozione dei veicoli in tutti gli altri casi in cui la sosta sia vietata e costituisca pericolo o grave intralcio alla circolazione, il dubbio operativo prospettato riguarda se il veicolo al servizio di un invalido che si trovi in divieto di sosta con rimozione e tale rimozione sia assolutamente necessaria, lo stesso possa essere effettivamente “rimosso” in quanto il diritto del diversamente abile entrerebbe in contrasto con i diritti di un altro cittadino o dell'intera comunità.
In conclusione, in alternativa alla rimozione forzata o anche al blocco del veicolo, non praticabili, si suggerisce di effettuare il mero spostamento del veicolo in un luogo vicino dove, ovviamente, lo stesso non costituisca intralcio alla circolazione, evitando di arrecare danni al veicolo nel corso di tali operazioni. In tal caso, rimane comunque da definire chi si farà carico dello spostamento del veicolo e dei relativi oneri (gara per l’individuazione del soggetto che si occuperà della rimozione e spostameto) in quanto, diversamente dallo spostamento, la rimozione forzata prevede anche il trasporto in depositeria del veicolo interessato. Diversamente, alla luce di tale vuoto normativo, nei casi non di urgenza, è possibile risalire al proprietario del veicolo per poi invitarlo a spostare l'autoveicolo in divieto di sosta, dopo averlo comunque sanzionato.
06/03/2023 F.to Avv. Elena Conte
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