Al fine di instaurare il rapporto di filiazione è necessaria la dichiarazione di riconoscimento di figlio naturale

Risposta al quesito della Dr.ssa Liliana Palmieri

Quesiti
di Palmieri Liliana
06 Marzo 2023

Un nostro cittadino residente ha presentato istanza ed ottenuto successivamente il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis.

Lo stesso ha un figlio minorenne (nato nel 2011), non residente con lui, di cui ha presentato copia dell'atto di nascita munito di traduzione e apostille per la trascrizione conseguentemente al riconoscimento cittadinanza.

Il bambino è però nato in Argentina fuori dal matrimonio e l'atto è stato formato su dichiarazione del padre, il quale ha indicato la madre che però non ha firmato l'atto.

Successivamente il cittadino riconosciuto italiano ha prodotto un documento, a corredo dell'atto di nascita del bambino, rilasciato dall'ufficio dello stato civile della città di nascita e munito di traduzione e apostille, in cui si afferma che "secondo la legislazione in vigore alla data dell'iscrizione del bambino, il padre poteva presentarsi da solo all'ufficio dello stato civile a registrare il figlio, esibendo il certificato medico di nascita in cui è indicato il nome e cognome della donna che aveva partorito. In conseguenza dell'applicazione del Codice Civile allora vigente, all'articolo 242 il Responsabile dello stato civile iscriveva il bambino con la paternità e la maternità senza che fosse richiesto il riconoscimento materno".

Alla luce di quanto sopra esposto si chiede come procedere.

Risposta

Nell’ordinamento italiano (uno fra i pochi al mondo, forse l’unico), vige il principio “mater certa non est”; in virtù di tale principio, ciascuno dei due genitori, in caso di filiazione fuori del matrimonio, affinché si instauri il rapporto di filiazione, deve rendere la dichiarazione di riconoscimento di figlio naturale. 

Per tale motivo, il richiamo a quanto stabilito dalla legislazione argentina in materia di filiazione non ha alcun effetto e alcun rilievo per il nostro ordinamento, poiché in capo al nato l’instaurazione del rapporto di filiazione con la donna che lo ha partorito non deriva automaticamente dal parto, essendo necessaria anche la manifestazione di volontà da parte della donna di riconoscere il figlio.

Ciò premesso, è indispensabile che l’atto di nascita venga rettificato ai sensi dell’art. 95 d.P.R. n. 396/2000; a tal fine, si osserva che l’ufficiale di stato civile non è legittimato a promuovere la rettificazione, competendo all’interessato attivarsi per promuovere il predetto giudizio di rettificazione; dal canto suo, tuttavia, l’ufficiale di stato civile deve fare rapporto al Procuratore della Repubblica, che, a norma del comma 2 dell’art. 95 citato può in ogni tempo promuovere il procedimento di rettificazione.

Si osserva, inoltre, che la recente riforma degli articoli 95, 98 e 99 del d.P.R. n. 396/2000 ad opera dell’art. 25 del D.Lgs. n. 149/2022 ha ampliato il campo di operatività della procedura di correzione di cui all’art. 98 estendendola ai casi in cui emerga la discordanza tra le indicazioni riportate nell’atto e quelle risultanti da altri documenti rilasciati dalle autorità competenti. Tuttavia, nella recentissima circolare del Ministero dell’interno – Dipartimento Affari Interni e Territoriali n. 22 del 1.3.2023, cui gli ufficiali di stato civile sono tenuti ad uniformarsi, ai sensi dell’art. 9 d.P.R. n. 396/2000, viene precisato che la correzione non può riguardare “i diritti di status derivanti dall’atto stesso o da esso evidenziati” dovendosi invece in tali casi far ricorso alla procedura di rettificazione ex art. 95 d.P.R. n. 396/2000.

Si ritiene doveroso aggiungere che la madre, per comparire nell’atto di nascita, potrà effettuare ora il riconoscimento, previa prestazione del consenso da parte del padre.


Dr.ssa Liliana Palmieri 3 Marzo 2023


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