Proroga smart working a giugno 2023

Risposta al quesito del Dr. Fabio Venanzi

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Proroga smart working a giugno 2023: vorrei conoscere le specifiche della proroga, a chi aspetta e comunque le indicazioni che sono state date con la nuova proroga, stabilita dalla Legge 24 febbraio 2023 n. 14, che ha convertito in legge il DL milleproroghe (DL 198/2022).

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Risposta

I commi 4-ter e 5-ter - inseriti durante l’esame al Senato - dell’articolo 9 modificano i termini di norme transitorie in materia di lavoro agile relative a varie categorie di lavoratori; in base alle modifiche in oggetto, il termine finale di applicazione delle suddette norme transitorie viene posto al 30 giugno 2023.

La novella di cui al comma 4-ter (rif. articolo 1, comma 306, della L. 29 dicembre 2022, n. 197) proroga dal 31 marzo 2023 al 30 giugno 2023 il termine finale di applicazione dell'istituto del lavoro in modalità agile per i dipendenti, pubblici e privati, rientranti nelle situazioni di fragilità di cui al dm 4 febbraio 2022. La norma oggetto di proroga prevede che il datore di lavoro, per tali soggetti, assicuri lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definita dai contratti collettivi di lavoro in applicazione, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento.

Si ricorda che il suddetto D.M. 4 febbraio 2022 - emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 febbraio 2022, n. 11 - individua le condizioni del soggetto e le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità in presenza delle quali è certificata dal medico di medicina generale del lavoratore la situazione di fragilità ai fini dell'applicazione di alcune norme transitorie di favore.

Il diritto al ricorso alla modalità agile di lavoro, se compatibile con le caratteristiche della prestazione medesima, è previsto anche dalla normativa richiamata (cfr. l'articolo 90, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, nonché l'articolo 10, comma 2, e l'allegato B del citato D.L. n. 24 del 2022, e l'articolo 23-bis, comma 2, del D.L. 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 settembre 2022, n. 142) dal successivo comma 5-ter; il termine finale di applicazione di tale normativa viene differito, da parte del comma 5-ter, dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2023; tale normativa concerne alcune categorie di lavoratori, le quali in parte si sovrappongono a quelle oggetto della novella di cui al precedente comma 4-ter. Più in particolare, le categorie rientranti nell'ambito del comma 5-ter sono costituite da: i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano almeno un figlio minore di anni 14 (a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, e che non vi sia genitore non lavoratore); i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, siano maggiormente esposti a rischio di contagio dal virus SARSCoV-2, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possano caratterizzare una situazione di maggiore rischio.

I richiami normativi di cui al comma 5-ter concernono anche la disposizione (di cui al comma 2 del citato articolo 90 del D.L. n. 18 del 2020) secondo cui la prestazione in modalità agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente. Si ricorda che, per i dipendenti pubblici, un'altra fonte legislativa (articolo 87, comma 2, del citato D.L. n. 18 del 2020) esplicita che, in tali casi, non si applica il principio, posto dalla disciplina sul lavoro agile, della responsabilità del datore di lavoro per la sicurezza e il buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell'attività lavorativa.


1° marzo 2023 – Fabio Venanzi


Per i clienti Halley: Ricorrente QP n. 5509, Sintomo n. 5618

 

 


Scritto il 06/03/2023 , da Venanzi Fabio

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