Risposta al quesito della dr.ssa Roberta Mugnai
QuesitiNell'anno 2007 è stato trascritto nei registri di stato civile il matrimonio tra una cittadina iscritta all'AIRE e un cittadino peruviano.
Nel mese di Febbraio 2023 l'Ambasciata d'Italia a Washington ha trasmesso, ai fini della trascrizione, la sentenza di divorzio passata in giudicato riferita agli stessi.
Nell'atto di matrimonio, così come trasmesso dall'Ambasciata d'Italia a Lima, il nome dello sposo è differente rispetto a quello risultante nella sentenza di divorzio trasmessa dall'Ambasciata d'Italia Washington.
Alla luce di quanto sopra esposto, si chiede come procedere.
L’ufficiale dello stato civile deve valutare alla luce dell’art.64 L. n.218/1995 se la sentenza di divorzio pronunciato all’estero ha i requisiti per essere riconosciuta nel nostro ordinamento. Nel caso in esame il dubbio ricade esclusivamente sull’identità dello sposo che è individuata in modo molto sommario ovvero con il solo prenome (Franz) con in più la modifica della lettera finale del prenome rispetto all’atto di matrimonio (Frans).
Dando per scontato che si tratti di un errore di scrittura del nome dello sposo (e di una certa approssimazione nell’identificazione) scriverei agli uffici consolari della nostra Ambasciata a Washington (che hanno trasmesso la sentenza) chiedendo se è possibile per la nostra cittadina richiedere una correzione della sentenza integrandola con le esatte e complete generalità dell’ex coniuge. Se si riesce ad ottenere la correzione della sentenza si è nella condizione ottimale.
In alternativa, se questa strada si rivelasse impraticabile, chiederei al nostro Consolato di integrare l’invio con una loro nota nella quale attestano in modo esplicito che dati incompleti, sommari e/o con errori di scrittura nelle sentenze emesse in quello Stato non ne impediscono l’efficacia se il matrimonio è stato correttamente individuato e che, pertanto, la sentenza inviata è da ritenersi perfettamente valida per quell’ordinamento.
Pertanto, se l’addetto consolare si presta (nell’interesse della nostra concittadina) ad allegare una nota integrativa di quell’autorità in relazione agli aspetti formali delle sentenze in quello Stato (secondo quello poco sopra indicato), ritengo che si possa procedere al riconoscimento della sentenza straniera.
Si tenga conto, infatti, che il riconoscimento della sentenza di divorzio ottenuta all’estero deve essere chiesta direttamente dall’interessato (in questo caso dalla moglie italiana) che deve anche sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale si prende la responsabilità (penalmente sanzionata) di una serie di dichiarazioni corrispondenti ai requisiti richiesti nell’art.64 L. n.218/1995 (richiesta di trascrizione e dichiarazione sostitutiva di atto notorio dovrebbero essere state trasmesse dalla nostra autorità consolare insieme alla copia della sentenza) e che l’ufficio consolare che trasmette la documentazione è tenuta alla verifica della regolarità formale della documentazione inviata.
Su questa linea è anche il Massimario, in cui il Ministero al punto 11.3 così si esprime: “Ove necessario, l’ufficiale di stato civile potrà chiedere notizie e indicazioni integrative all’interessato o attivare il consolato italiano all’estero al fine di avere le informazioni e le integrazioni che gli occorrono. Se tale accertamento dovesse dare esito negativo, non risultando completamente soddisfatte le condizioni richieste, l’ufficiale di stato civile dovrà rifiutare la trascrizione, invitando l’interessato a rivolgersi alla corte d’appello per la delibazione della sentenza straniera.” (pag.145-146)
Concludendo, dunque, se non risulta percorribile né la strada della correzione ed integrazione della sentenza straniera né quella dell’attestazione consolare ad integrazione della sentenza straniera, non rimane che provvedere alla stesura di un rifiuto ai sensi dell’art.7 DPR n.396/2000, motivato come testé indicato.
Dott.ssa Roberta Mugnai 2 Marzo 2023
Per i clienti Halley: Ricorrente QD2559, Sintomo QD2588
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