Autentica di firma su atto di nomina a difensore di fiducia e contestuale procura speciale rilasciata dal Comune
Risposta del Dott. Andrea Dallatomasina
Risposta al quesito del Dr. Andrea Dallatomasina
QuesitiSi chiede se i certificati medici, sanitari, di marchi, di brevetti e di conformità CE possano essere oggetto di autentica di copia conforme, alla luce dei limiti disposti dall’art 49 DPR 445/2000.
L'articolo 49 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione” al comma 1 recita che "I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore".
Tale formulazione sembrerebbe far ritenere che non possano nemmeno essere prodotti in copia autentica e che si debba in ogni caso presentare l’originale. In realtà tale interpretazione appare fuorviante e assolutamente non in linea con lo spirito della norma; ciò che il legislatore ha inteso evitare è la sostituzione di determinate tipologie di certificati, come ad esempio quelli medici e sanitari, con l’autocertificazione.
Pertanto si ritiene che l’articolo 49, comma 1 disponga il divieto di utilizzo della dichiarazione sostitutiva di certificazione (articolo 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) o dell'atto di notorietà (articolo 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) per attestare condizioni che sono riportate nei certificati medici, sanitari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti.
Tuttavia, la copia autenticata di un documento (articolo 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) non può essere giuridicamente considerata come documento “altro” rispetto al suo originale, del quale, fra l’altro, ha lo stesso valore legale. In conclusione, non vi sono elementi giuridici ostativi all’autentica della copia di “certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti”, così come nulla vieta al funzionario incaricato dal Sindaco di autenticare la copia di un documento di identità, sempre a condizione che sia esibito anche l’originale in tutte le sue parti.
Dott. Dallatomasina 23 Febbraio 2023
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