Pubblicazioni di matrimonio in assenza di della copia integrale dell’atto di nascita o di matrimonio o la certificazione relativa allo stato libero

Risposta al quesito del Dr. Andrea Dallatomasina

Quesiti
di Dallatomasina Andrea
27 Febbraio 2023

Nel 2022 abbiamo registrato il cambio di residenza nel nostro comune del sig. XY con precedente residenza presso il comune di Milano; ovviamente, trattandosi di un soggetto già presente in ANPR, i dati sono stati recuperati integralmente dal portale.

Da subito abbiamo constatato che al Sig. XY nato a Strasburgo, cittadino italiano dalla nascita, non era stato abbinato, se non parzialmente, l'atto di nascita (in ANPR risulta solo il numero dell’atto senza indicazione di parte/serie/anno né tantomeno del comune). Nel tentativo di sanare tale lacuna, abbiamo posto alcune domande al cittadino per cercare di individuare perlomeno il comune di trascrizione dell’atto e, dopo una serie di risposte molto vaghe e confusionarie, lo stesso ha dichiarato di aver fatto in passato un cambio di generalità in quanto collaboratore di giustizia.

Ora egli dichiara di voler procedere con la richiesta di pubblicazioni di matrimonio perché intende contrarre matrimonio il prossimo aprile. Il cittadino risulta divorziato e, ovviamente, in ANPR non risultano informazioni sul precedente matrimonio e sul coniuge.

Alla luce di quanto sopra esposto, si chiede come sia opportuno procedere.

Risposta

Solitamente in sede di pubblicazioni di matrimonio l’ufficiale dello stato civile acquisisce d’ufficio la copia integrale dell’atto di nascita per accertare l’assenza di rapporti di parentela (articolo 87 del Codice Civile) per rilevare la mancanza di un precedente vincolo matrimoniale (articolo 86 del Codice Civile) oppure una eventuale infermità mentale (articolo 85 del Codice Civile). Se vi sono stati matrimoni precedenti viene acquisita la copia integrale del matrimonio da cui risulti, mediante annotazione, la nullità, lo scioglimento, la cessazione degli effetti civili. In caso di vedovanza si acquisisce, invece, l’atto di morte del coniuge deceduto.

Ma attenzione: la mancanza della copia integrale dell’atto di nascita o di matrimonio o la certificazione relativa allo stato libero non preclude la possibilità di procedere ugualmente alle pubblicazioni poiché non rappresentano documenti obbligatori. Non a caso in assenza di tale documentazione l’ufficiale di stato civile non può rifiutarsi di adempiere alle pubblicazioni poiché deve procedere agli accertamenti previsti con altra eventuale documentazione.

Occorre ricordare che l’articolo 110 del dPR 3 novembre 2000, n. 396, ha abrogato l’articolo 97 del Codice Civile che conteneva l’elenco dei documenti obbligatori per le pubblicazioni, quelli ancora indispensabili sono richiamati dalle specifiche disposizioni che li prevedono e che si riassumono in:

–     il nulla osta di cui all’articolo 116 del Codice Civile, il quale deve essere obbligatoriamente presentato dallo straniero che intende contrarre matrimonio in Italia. Si può prescindere da tale documentazione solo in presenza di una specifica normativa che preveda documenti alternativi;

–     il documento previsto dall’articolo 52 del dPR 3 novembre 2000, n. 396, che rimuove un impedimento ovvero il decreto, che viene emesso dal tribunale competente quando:

  1. ammette per gravi motivi al matrimonio chi abbia compiuto i 16 anni (articolo 84 del Codice Civile);
  2. autorizza, su ricorso degli interessati, il matrimonio tra lo zio e la nipote, la zia e il nipote e tra gli affini in linea collaterale in secondo grado anche se si tratti di affiliazione o di filiazione naturale e tra affini in linea retta, quando l’affinità deriva da un matrimonio dichiarato nullo (articolo 87 del Codice Civile);
  3. autorizza il matrimonio quando è inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza o se risulta da sentenza passata in giudicato che il marito non ha convissuto con la moglie nei 300 giorni precedenti lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio (articolo 89 del Codice Civile).

Questi documenti non potranno essere acquisiti d’ufficio ma dovranno essere prodotti dagli interessati poiché sono documenti emessi da autorità giurisdizionale e non amministrativa.

Il problema si pone, in particolare, per quei casi in cui l’interessato sia nato all’estero e non risulti che l’atto di nascita sia mai stato trascritto in Italia: già l’articolo 235 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 aveva modificato l’articolo 97 del Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1238, disponendo, al comma 2, che nel caso di impossibilità di presentare l’atto di nascita, si poteva supplire con una dichiarazione sostitutiva di certificazione.

Ora, anche tale adempimento è venuto meno e l’interessato non è più tenuto a presentare neanche la dichiarazione sostitutiva di certificazione, come chiarito dal Ministero dell’interno nel Massimario per l’Ufficiale dello Stato Civile (edizione 2014, pagina 120) “… la mancanza della copia integrale dell’atto di nascita non può costituire ostacolo alle pubblicazioni né indurre l’ufficiale di stato civile al rifiuto, che sarebbe sicuramente illegittimo, non rappresentando impedimento al matrimonio la mancanza di un documento non più indicato come obbligatorio. Questo non esime naturalmente l’ufficiale di stato civile dagli accertamenti e dalle verifiche relative alla capacità matrimoniale dei nubendi ed alla insussistenza degli impedimenti, che gli stessi nubendi hanno già dichiarato in occasione della formazione del processo verbale di cui all’art. 51, comma 1: dovrà farlo con i documenti che gli interessati sono obbligati a presentare e con quelli che lo stesso ufficiale di stato civile sarà tenuto ad acquisire, anche con riferimento alle risultanze degli atti anagrafici ed al contenuto del fascicolo elettorale

Quindi, anche per il caso descritto, le pubblicazioni di matrimonio possono essere legittimamente essere fatte senza documentazione che solitamente si acquisisce (copia integrale dell’atto di nascita e/o di matrimonio).

Varranno le dichiarazioni rese dall'interessato in sede di pubblicazioni.

 

Dott. Andrea Dallatomasina 23 Febbraio 2023

 

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