Sulle violazioni fiscali in materia di appalti non definitivamente accertate e la soglia di rilevanza di tali violazioni
T.a.r. per la Campania, Salerno, sezione II - Sentenza 29 maggio 2025, n. 995
Gli enti locali non possono avvalersi di soggetti non qualificati come centrali di committenza
Servizi Comunali Affari generaliGli enti locali nell’ambito degli interventi finanziati con i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza non possono avvalersi di soggetti non qualificati come centrali di committenza. Lo chiarisce un comunicato del presidente Anac Giuseppe Busia approvato l’1 febbraio 2023 in seguito a numerose segnalazioni sui servizi espletati in favore degli enti locali nell’attuazione del PNRR da soggetti che non sono centrali di committenza né sono iscritti al registro delle società in house gestito dall’Autorità nazionale anticorruzione.
L’Autorità ricorda che il decreto governance PNRR n. 77 del 31 maggio 2021 ha disposto la sospensione dell’obbligo di aggregazione solo per le procedure che non riguardano gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR/PNC. Quindi a un soggetto non qualificabile come centrale di committenza è precluso lo svolgimento di attività di centralizzazione delle committenze ossia: l'acquisizione di forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti; l'aggiudicazione di appalti o la conclusione di accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti.
Nello specifico, si legge nel documento di prassi, “gli enti locali non possono avvalersi di soggetti che non sono qualificati né come centrali di committenza né quali soggetti aggregatori, come risulta dai numerosi provvedimenti adottati dall’Autorità oltre che dalle statuizioni del giudice amministrativo (vedi, delibere Anac n. 32/2015; n. 780/2019; n. 179/2020; n. 202/2021; n. 570/2022; sentenze Consiglio di Stato, sez. V, 3 novembre 2020, n. 6787; sez. V,12 novembre 2020, n. 6975; sez. V, 6 dicembre 2021, n. 8072)”.
Le stesse considerazioni valgono se si intendano affidare attività di supporto dei Responsabili unici del procedimento (Rup): anche in questo caso gli affidamenti devono avvenire nel rispetto della disciplina del Codice.
Infine, non è possibile, da parte degli enti locali, ricorrere a soggetti privi dei requisiti necessari per la qualificazione quale società in house, ai fini del supporto tecnico – operativo per il PNRR.
La Posta del Sindaco
T.a.r. per la Campania, Salerno, sezione II - Sentenza 29 maggio 2025, n. 995
T.a.r. per la Sicilia, Catania, sezione I - Sentenza 4 febbraio 2025, n. 470
Sintesi dell'intervento del Dott. Ennio Braccioni
Corte Costituzionale – Sentenza 17 aprile 2025, n. 45 e comunicato stampa
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