Riconoscimento paterno del figlio maggiorenne straniero nato all'estero
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
Risposta al quesito del Dr. Andrea Dallatomasina
QuesitiPREMESSO CHE il comune a seguito di richiesta da parte del Consolato di La Plata ha trascritto l'atto di nascita della signora X ( atto n. 34 P II S B anno 2013) nonché l'atto di matrimonio della stessa con il signor Y, celebrato nell'anno 2004 (atto n. 13 P II S C anno 2013);
CHE A SEGUITO di richiesta da parte del Consolato di La Plata ha trascritto gli atti di nascita delle figlie della signora X e precisamente della signora Z, nata il 10/09/1997 (atto n. 15 P II S B anno 2016) e della signora W nata il 12/04/1994 (atto n. 14 P II SB anno 2016);
POSTO CHE in entrambi gli atti non vi è menzione del padre.
E CHE successivamente il Consolato di La Plata ha trasmesso al Comune una dichiarazione a firma della signora X con la quale acconsente al riconoscimento paterno, ora per allora, effettuato dal padre signor Y nei confronti della figlia ed una dichiarazione a firma di quest'ultima con la quale acconsente ad essere riconosciuta da parte del padre e chiede di eseguire la trascrizione (la documentazione ricevuta è allegata alla presente). Non risulta invece pervenuta la dichiarazione di riconoscimento del padre.
SI CHIEDE, in primo luogo se la documentazione ricevuta dal Consolato è corretta e sufficiente in quanto si ritiene invece necessario ottenere anche la dichiarazione di riconoscimento del padre e, una volta ricevuto anche questo atto, come procedere e quali annotazioni eseguire in conseguenza del riconoscimento postumo.
I requisiti sostanziali per la trascrizione di atti di nascita e riconoscimento provenienti dall’estero occorre fare riferimento a quanto indicato nell’articolo 15 del dPR 3 novembre 2000, n. 396.
Al primo comma, prevede che le dichiarazioni di nascita che riguardano cittadini italiani siano rese dinanzi alla nostra autorità consolare all’estero: subito dopo, al secondo comma, riconosce che le stesse dichiarazioni debbano essere fatte dinanzi alle competenti autorità locali, se questo risulti imposto dalla legge del luogo.
Il terzo comma prevede che, dopo la denuncia resa all’autorità locale, il dichiarante debba inviare copia dell’atto (ovviamente, da richiedersi all’ufficio dove è stato formato) alla nostra autorità diplomatica o consolare la quale, a sua volta, provvederà agli adempimenti di competenza, con particolare riferimento alla trasmissione in Italia al comune individuato secondo l’articolo 17.
L’ufficiale di stato civile che, in Italia, riceve un atto di nascita o riconoscimento di filiazione dovrà comunque verificare che lo stesso non presenti elementi di contrarietà a norme inderogabili di ordine pubblico.
In particolare:
− si dovrà fare attenzione all’età del genitore italiano che ha effettuato il riconoscimento: secondo il nostro ordinamento deve aver compiuto almeno 16 anni (articolo 250 del Codice Civile, ultimo comma), tranne che non sia stato espressamente autorizzato dal Tribunale, secondo la modifica introdotta dalla Legge 10 dicembre 2012, n. 219, in materia di filiazione. tale modifica ha fatto venire meno quello che risultava essere un limite inderogabile di ordine pubblico e, di conseguenza, laddove dovesse risultare un riconoscimento ad opera di infrasedicenne, si dovrà verificare che non sia intervenuta autorizzazione in analogia a quanto previsto dal nostro ordinamento;
−si dovrà anche fare attenzione alla manifestazione di volontà relativa al riconoscimento stesso: nella maggior parte dei Paesi stranieri, all’evento fisiologico della nascita di un bimbo da parte di una donna corrisponde automaticamente l’attribuzione della maternità giuridica nei confronti di quella stessa donna, mentre questo non avviene nel nostro Stato dove anche la madre deve esprimere la propria volontà al riconoscimento del figlio, tanto che è previsto che la stessa possa non essere nominata, restando il neonato privo di indicazione relativa alla maternità;
− il riconoscimento di filiazione effettuato all’estero non dovrà riguardare un soggetto che risulti già figlio di altro genitore, quindi in contrasto con lo status di figlio (articolo 253 del Codice Civile);
− il riconoscimento effettuato da un genitore non potrà contenere indicazioni relative all’altro genitore in contrasto con l’articolo 258 del Codice Civile;
− qualora il riconoscimento ad opera dei genitori sia avvenuto in tempi diversi – prima l’uno e poi l’altro – è indispensabile che chi ha riconosciuto per primo abbia manifestato il proprio consenso: si tratta di una condizione di validità (articolo 250 del Codice Civile, terzo comma) dell’atto di riconoscimento stesso, nell’ipotesi che la persona da riconoscere non abbia ancora compiuto 14 anni;
− qualora il riconoscimento riguardi una persona maggiore di 14 anni, occorre l’assenso del figlio stesso: in mancanza, l’atto, pur essendo perfettamente valido, è tuttavia privo di efficacia fino a che il figlio stesso non esprima la propria volontà;
− nel caso di riconoscimento effettuato prima dalla madre e poi dal padre durante la minore età del figlio, in merito all’attribuzione del cognome, sarà cura dei genitori rivolgersi al competente Tribunale ordinario italiano, affinché decida ai sensi dell’articolo 262 del Codice Civile.
Il Ministero dell'Interno ha tuttavia ammesso la possibilità di una sanatoria prevedendo, soprattutto in caso di atti formati all'estero, una sorta di consenso reso successivamente per atto pubblico.
Difatti nel Massimario per l’Ufficiale dello Stato Civile, ed. 2014 pagina 66, viene indicato "Nell’interesse del minore, tuttavia, la prassi ha introdotto una specie di sanatoria al riconoscimento fatto senza il consenso dell’altro genitore, quando tale consenso intervenga, anziché antecedentemente o contestualmente, in momento successivo al riconoscimento stesso" e al pagina 74 "Il consenso ad essere nominato, espresso da uno dei genitori in un atto pubblico (art. 29, secondo comma, del D.P.R. 396/2000) successivamente al riconoscimento effettuato dall’altro, che l’abbia nominato nello stesso atto di riconoscimento, sanerebbe tuttavia la fattispecie: in tal modo, infatti, l’atto di nascita, formato all’estero, recante il riconoscimento di uno solo dei genitori con la menzione dell’altro, verrebbe a sanarsi per effetto del consenso da quest’ultimo reso a posteriori. Il figlio verrà così considerato dichiarato alla nascita da entrambi i genitori contestualmente, posto che nel relativo atto questi sono riportati entrambi. Ovviamente, il consenso espresso successivamente al primo riconoscimento implica la volontà di riconoscimento anche da parte dell’altro genitore."
Fatte le dovute premesse, per il caso descritto nel quesito, ritengo che sia assolutamente necessario acquisire l'atto di riconoscimento effettuato all'estero dal padre in data 10 luglio 2007 (tale riconoscimento è indicato nella dichiarazione della Sig.ra X) perché l'Ufficiale dello Stato Civile dovrà valutarne la compatibilità con l'ordine pubblico.
Atto di riconoscimento che, anche se effettuato all'estero, dovrà avere le caratteristiche dell’atto pubblico che, definito dall’articolo 2699 del codice civile, altro non è che "il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato"..
Le dichiarazioni di assenso rese dalla madre e dalla figlia (questa tra l’altro inutile) tramite l’utilizzo della scrittura privata non sono accettabili per poter acconsentire ad un riconoscimento in quanto non sono fatte nelle forme previste dall’articolo 254 del Codice Civile .
Articolo che dispone "Il riconoscimento del figlio naturale è fatto nell'atto di nascita, oppure con una apposita dichiarazione, posteriore alla nascita o al concepimento, davanti ad un ufficiale dello stato civile o in un atto pubblico o in un testamento, qualunque sia la forma di questo".
Quindi, essendo cittadini AIRE, la dichiarazione di assenso dovrà essere resa dalla sola madre dinnanzi al delegato alle funzioni di stato civile del consolato italiano in Argentina.
Per le motivazioni sopra esposte, si dovrà rifiutare e dovrà essere richiesto il corretto invio dell’atto di riconoscimento effettuato all'estero dal padre in data 10 luglio 2007 e l’assenso al riconoscimento prestato dalla madre per atto pubblico.
Quando perverrà tutta la documentazione richiesta si annoterà a margine dell’atto di nascita della figlia il riconoscimento avvenuto all’estero utilizzando la formula 147 "Z è stata riconosciuta come figlia naturale da Y come da dichiarazione resa …….. in data …..".
Dopodicé si provvederà ad aggiornare il campo "paternità" nella scheda AP.5.
Andrea Dallatomasina 20/02/2023
Per i clienti Halley: Ricorrente QD n.2533, Sintomo QD n.2562
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
Risposta del Dott. Andrea Dallatomasina
Presentata dalla dott.ssa Grazia Benini
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