Legge 30 dicembre 2024, n. 207. Disposizioni in materia di indennità di disoccupazione NASpI. Requisito contributivo di accesso alla prestazione NASpI
INPS – Circolare n. 98 del 5 giugno 2025
Risposta al quesito dell'Avv. Elena Conte
QuesitiSi chiede l'importo dell'indennità di vigilanza spettante ad un vigile cat. C1, con qualifica di agente di pubblica sicurezza.
Il nuovo CCNL Funzioni Locali 2019/2021, sottoscritto il 16 novembre 2022 e in vigore da aprile 2023, apporta delle novità anche alla sezione dedicata alla polizia locale (artt. 95-100).
In particolare, si evidenzia il testo dell’art. 99, “Incremento delle indennità di vigilanza”, per effetto del quale l’indennità di vigilanza, che compete a tutto il personale dell’area di vigilanza con qualifica di agente di pubblica sicurezza (ex art. 5 legge 65/1986), è rideterminata in € 1.310,84 annui lordi; inoltre, l’indennità di vigilanza, che compete al restante personale dell’area di vigilanza, non svolgente le funzioni di cui all’art. 5 della legge 65/1986, è rideterminata in € 980,30 annui lordi.
Sul punto, l’ARAN, con l’orientamento applicativo CFL 201, ha fornito chiarimenti in relazione all’applicazione dell’art. 99 del CCNL 16.11.2022, il quale prevede che “Le indennità di vigilanza di cui all’art. 37, comma 1 lett. b) primo e secondo periodo del CCNL del 6.07.1995, come incrementate dall’art. 16, comma 1 e 2, del CCNL 22.04.2004, sono ulteriormente incrementate di € 200,00 annui lordi, dalla data di decorrenza del nuovo inquadramento, di cui all’art. 13, comma 1” (1° di aprile 2023)”.
La norma contrattuale, come già era stato disposto dal richiamato art. 16, commi 1 e 2, del CCNL 22.01.2004, incrementa sia la voce indennitaria del primo periodo dell’art. 37 comma 1 lett. b) (personale dell’area di vigilanza, ivi compresi i custodi delle carceri mandamentali, in possesso dei requisiti e per l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 5 della legge n. 65/1986) sia quella del secondo periodo dello stesso articolo (personale dell’area di vigilanza non svolgente le funzioni di cui all’art. 5 della citata legge n. 65/1986).
Quindi, l’importo attuale dell’indennità di vigilanza piena (pari a 92,57 euro mensili) sarà incrementato, da aprile 2023, fino ad euro 1.310,84 annui.
16 febbraio 2023 F.to Avv. Elena Conte
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