FAQ IMU - Risposte a domande frequenti in ordine all’elaborazione e alla trasmissione al MEF da parte dei comuni del Prospetto delle aliquote IMU
Ministero dell’Economia e delle Finanze – FAQ IMU
Risposta al quesito del Dr. Luigi D'aprano
QuesitiIn data odierna è stata notificato all'Ente ai sensi della Legge 21.01.1994 n. 53 ricorso-reclamo avverso avviso di accertamento esecutivo IMU proposto alla Corte di Giustizia di I grado competente.
La notifica è stata inviata a mezzo pec dal difensore del contribuente.
Sul Sistema informativo della Giustizia Tributaria - SIGIT non è presente alcun documento depositato.
Si chiede se le controdeduzioni per la rinuncia al ricorso da parte delL’Ente debbano essere trasmesse a mezzo pec o lo Scrivente deve effettuare altra procedura.
Ai sensi dell’art. 17 bis del D.Lgs. 546/1992 dopo la notifica del ricorso al Comune, esiste una fase di mediazione/reclamo di 90 giorni durante i quali il contribuente non può presentare ricorso in Corte di Giustizia.
Nella fase di mediazione/reclamo, qualora l’atto sia da annullare per illegittimità, il Comune comunica al contribuente il proprio provvedimento. Alla ricezione del documento di annullamento, il contribuente non presenterà il ricorso alla segreteria della Corte di Giustizia, concludendosi, in tal modo, il procedimento.
Solo qualora la fase di mediazione/reclamo non abbia avuto esito positivo per il ricorrente, quest’ultimo, entro i successivi 30 giorni deposita il ricorso in Corte di Giustizia tributaria, avviando in tal modo il vero e proprio procedimento giudiziario. E’ da questo momento che il Comune avrà la visualizzazione in SIGIT del fascicolo informatico e potrà inviare le proprie controdeduzioni.
14 febbraio 2023 Dott. Luigi D’Aprano
Per i clienti Halley: Ricorrente QI n.916, Sintomo QI n.963
Ministero dell’Economia e delle Finanze – FAQ IMU
Agenzia delle Entrate – Provvedimento 13 maggio 2025, Prot. n. 217096/2025
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: