In via preliminare, per rispondere al quesito, si richiama il testo dell’art. 11 della legge n. 689 del 1981:
Art. 11 (Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie):
Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.
Ebbene, con riferimento agli indici di commisurazione della sanzione ex art. 11 della legge n. 689/1981 si riscontra un momento rilevante e non unico di discrezionalità dell’ordinanza ingiunzione; l’impostazione giurisprudenziale adotta, sul punto, un’interpretazione riduttiva dell’obbligo motivazionale della pubblica Amministrazione, non considerando necessaria una dettagliata indicazione degli elementi ritenuti rilevanti nel caso concreto. In questa ottica, basta che l’autorità faccia richiamo a quelli tra essi, ad esempio gravità del fatto, adottati di volta in volta, senza necessità di specificarne l’effettiva consistenza. Secondo alcune pronunce non è necessario che la parte motiva si estenda alla concreta determinazione della sanzione, cioè ai criteri adottati da parte dell’autorità ingiungente per liquidare l’obbligazione, atteso che al giudice dell’opposizione, eventualmente investito della questione della congruità della sanzione, è espressamente attribuito il potere di determinare quest’ultima, applicando direttamente i criteri di legge (cfr. Cass. 20 marzo 2009, cit.; Cass. 19 marzo 2007, n. 6417; Cass. 22 luglio 2008, n. 20189).
Ciò detto, si suggerisce, comunque, di riferirsi alla ricorrenza, nel caso di specie, dei sopra citati criteri normativi (gravità della violazione, opera svolta dall’agente per le conseguenze, sua personalità e condizioni economiche) per verificare se sia percorribile l’opzione della riduzione al minimo della sanzione amministrativa pecuniaria, anche valutando di acquisire una dichiarazione ISEE del sanzionato.
Tanto chiarito in linea generale, si segnala che la competenza sul tema è transitata in capo al Prefetto (dal 15 gennaio 2023); in ogni caso, a rigore, la stessa non è incardinabile in capo al Sindaco ma occorre far riferimento al dirigente individuabile in base al vigente regolamento comunale degli Uffici e servizi.
Al riguardo, il dirigente, in caso di omesso pagamento in misura ridotta e di presentazione di scritti difensivi, può applicare una misura compresa fra il minimo e il massimo. Occorre, comunque, seguire un criterio ai fini del rispetto dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e imparzialità (si rinvia a quanto sopra chiarito) dell’azione amministrativa.
Legge n. 99/2009, art. 51 - Misure per la conoscibilità dei prezzi dei carburanti
1. Al fine di favorire la più ampia diffusione delle informazioni sui prezzi dei carburanti praticati da ogni singolo impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione sull’intero territorio nazionale, è fatto obbligo a chiunque eserciti l’attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione per uso civile di comunicare al Ministero dello sviluppo economico i prezzi praticati per ogni tipologia di carburante per autotrazione commercializzato.
2. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua secondo criteri di gradualità e sostenibilità le decorrenze dell’obbligo di cui al comma 1 e definisce i criteri e le modalità per la comunicazione delle informazioni di prezzo da parte dei gestori degli impianti, per l’acquisizione ed il trattamento dei suddetti prezzi dei carburanti, nonché per la loro pubblicazione sul sito internet del Ministero medesimo ovvero anche attraverso altri strumenti di comunicazione atti a favorire la più ampia diffusione di tali informazioni presso i consumatori. Dall’applicazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le attività ivi previste devono essere svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
[3. In caso di omessa comunicazione o quando il prezzo effettivamente praticato sia superiore a quello comunicato dal singolo impianto di distribuzione di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, da irrogare con le modalità ivi previste.]
Ebbene, il sopracitato comma 3 è stato abrogato dal D.L. n. 5 del 2023:
L’art. 1, comma 4, così dispone:
4. In caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 6.000. Dopo la terza violazione, può essere disposta la sospensione dell’attività per un periodo non inferiore a sette giorni e non superiore a novanta giorni. L’accertamento della violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 è effettuato dalla Guardia di finanza, anche avvalendosi dei poteri di accertamento di cui all’articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, tenuto conto dei dati rilevati dal Ministero delle imprese e del made in Italy, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ALL’IRROGAZIONE DELLE SANZIONI PROVVEDE IL PREFETTO. Ai relativi procedimenti amministrativi si applica, in quanto compatibile, la legge 24 novembre 1981, n. 689. IL PRESENTE COMMA SI APPLICA, ALTRESÌ, alle violazioni dell’articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché in caso di omessa comunicazione ai sensi dell’articolo 51, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e quando il prezzo effettivamente praticato sia superiore a quello comunicato dal singolo impianto di distribuzione.
14 febbraio 2022 F.to Avv. Elena Conte
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