Rinnovo patente italiana per residente AIRE

Risposta al quesito del Dr. Marco Massavelli

Quesiti
di Massavelli Marco
15 Febbraio 2023

Capita spesso durante i controlli che alcuni conducenti con residenza aire (ue) esibiscono patente italiana rinnovata in Italia dopo aver acquisito residenza all'estero. Dall'accertamento risulta una residenza italiana, che spesso è l'ultima in Italia prima di andare all'estero. Si chiede se esiste una violazione amministrativa e soprattutto penale da ascrivere al titolare (dichiarazioni mendaci) anche se la patente non riporta la residenza e che spesso i titolari si appoggiano ad agenzie alle quali non viene dichiarato il vero (che sono residenti aire) e che non sono pubblici ufficiali.

Si rappresenta che conosciamo l'art 126/9cds che consente a chi risiede in UE di rinnovare la patente all'estero ma che non prevede sanzione al mancato rispetto di tale procedura.

Grazie del vostro interessamento                               

Risposta

Purtroppo, per il caso di specie, non esiste altra norma al di là dell’articolo 126, comma 9, codice della strada.

Addirittura, secondo la prevalente dottrina, per il dettato di tale norma "[...] la validità della patente è altresì confermata [... ]" si ritiene che sia comunque possibile effettuare il rinnovo della patente in Italia presso uno dei sanitari indicati dall'articolo 119, c. 2, codice della strada

Per cui il rinnovo, in tale occasione, in Italia deve ritenersi, ai fini del controllo di polizia stradale, assolutamente possibile, e legittimo.

Si conferma che per tale violazione non esiste alcuna sanzione.

Eventualmente, soprattutto in relazione alle dichiarazioni mendaci rilasciate al medico competente al rinnovo della patente, in relazione alla residenza, può essere contattato il P.M. di turno per condividere con il medesimo la linea interpretativa della Procura della Repubblica di riferimento, anche se, a parere di chi scrive, non sussiste violazione penale, proprio per il diritto dell’interessato di poter rinnovare la patente sia presso l’autorità diplomatica, e sia presso i sanitari di cui all’articolo 119, c. 2, codice della strada


14 febbraio 2023                                                                      Dott. Marco MASSAVELLI


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