Strada consorziale/vicinale (ormai con tracciato impercorribile dal proliferarsi della vegetazione)

Risposta al quesito dell'Avv. Mario Petrulli

Quesiti
di Petrulli Mario
15 Febbraio 2023

Con la presente sono a porre un quesito in merito a strada consorziale/vicinale (ormai con tracciato impercorribile dal proliferarsi della vegetazione).

Un proprietario frontista deposita istanza presso l'Ente per effettuare manutenzione ordinaria (con spese a suo carico) del tratto di strada sino all'altezza della sua proprietà. 

L'ente deve redigere qualche atto di autorizzazione, avvisando eventualmente tutti i frontisti interessati? - Considerato ciò, nella casistica di specie, a chi spetta la manutenzione ordinaria e straordinaria di tali strade? - Nel caso che parte o nessuno degli interessati provveda al mantenimento, l'Ente può intimare l'esecuzione degli interventi oppure deve intervenire d'ufficio al ripristino del tracciato stradale?            

Risposta

In linea generale, è necessario distinguere due ipotesi.

La prima è quella in cui una strada vicinale non è assoggettata ad uso pubblico: in tali casi, la manutenzione spetta ai proprietari privati di detta strada, ossia i frontisti, e non al Comune. L’ente locale, tuttavia, dinanzi all’istanza presentata dal privato, può (ma non è obbligato) compartecipare alla spesa nella misura massima di 1/5 del totale (art. 3 D.L. Luogotenenziale n. 1446/1918).

La seconda ipotesi è quella in cui la strada vicinale, al contrario, è assoggettata ad uso pubblico: qui il Comune è chiamato a concorrere alle spese per la manutenzione, sistemazione e riparazione della strada vicinale nella misura variabile da 1/5 fino a metà della spesa a seconda dell’importanza della strada (cfr. art. 3 citato).

Tanto premesso, nel caso specifico si formulano le seguenti indicazioni operative.

Dinanzi all’istanza presentata dal frontista, il Comune deve prendere atto che il costo è volontariamente sopportato dal privato e pretendere, da quest’ultimo, una dichiarazione di rinuncia alla richiesta al Comune della quota della spesa a cui l’ente locale sarebbe tenuto. Se il frontista non intende rinunciare a richiedere al Comune il pagamento della quota, l’ente locale deve richiedere al frontista il computo della spesa e, una volta valutata in termini di congruità da parte dell’ufficio tecnico secondo l’utilizzo dei prezziari vigenti, assentire l’intervento tramite provvedimento dell’ufficio tecnico/patrimonio, individuando al contempo il quantum della spesa da sopportare (da 1/5 alla metà). Una volta effettuato l’intervento, a fronte della richiesta presentata dal privato e della relativa fattura, dopo apposito sopralluogo di conferma, il Comune provvederà al pagamento della propria quota.

Nel caso ipotetico in cui nessuno dei frontisti sia intenzionato a compartecipare alle spese di manutenzione di una strada vicinale ad uso pubblico, il Comune deve procedere autonomamente, previo sopralluogo tecnico e stima della spesa necessaria e, una volta ultimati i lavori, richiedere ai frontisti la quota di spesa non coperta dall’ente locale: se quest’ultimo, ad esempio, decide di coprire i 2/5 della spesa, deve richiedere ai frontisti i 3/5 della somma (ricordiamo che il Comune può sopportare la spesa nel range compreso fra 1/5 e 1/2).


Avv. Mario Petrulli         14/02/2023


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