Rettifica nome di un genitore ai fini di una successione

Risposta al quesito del Dr.ssa Liliana Palmieri

Quesiti
di Palmieri Liliana
14 Febbraio 2023

Ai fini di una successione, un erede chiede a questo ufficio di rettificare il nome della madre nel suo atto di nascita. Alla signora, nata nel 1925, vengono attribuiti i nomi XY riportati senza virgola nel corpo dell'atto. Nell'occhiello viene riportato solo il nome X e la stessa viene iscritta in anagrafe ed identificata da sempre solo con il nome X. Nell’atto di nascita del figlio, registrato da questo ente, la madre viene identificata con entrambi i nomi.

Alla luce di quanto esposto si chiede se sia possibile procedere alla rettifica ed eventualmente in base a quale disposizione normativa, considerando che gli artt. 35-36 del d.P.R. 396 si riferiscono esclusivamente ai nomi composti separati da virgola e stabiliscono che, per gli atti antecedenti la norma in questione, sia necessaria una dichiarazione che indichi come riportare gli elementi del nome.

Risposta

La risposta al quesito implica la valutazione di una serie di fattori e, anche, di modifiche normative che nel corso del tempo hanno influito e influiscono sulla soluzione al caso esposto.

Partiamo dal quadro generale: poiché nel caso specifico a suo tempo l’interessata non ha fatto ricorso alla possibilità prevista dall’art. 36 del d.P.R. n. 396/2000, in virtù del quale “Chi ha avuto attribuito alla nascita, prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, un nome composto da più elementi, anche se separati tra loro, può dichiarare per iscritto all'ufficiale dello stato civile del luogo di nascita l'esatta indicazione con cui, in conformità alla volontà del dichiarante o, all'uso fattone, devono essere riportati gli elementi del proprio nome negli estratti per riassunto e nei certificati rilasciati dagli uffici dello stato civile e di anagrafe”, oggi il ricorso a questo istituto non è possibile, poiché l’interessata è deceduta e il figlio non può sostituirsi a lei, dichiarando l’esatta indicazione del nome da apporre a margine dell’atto di nascita.

La dichiarazione ai sensi dell’art. 36 è un atto personalissimo. Il Massimario per l’ufficiale di stato civile, a proposito della applicazione dell’art. 36 d.P.R. n. 396/2000, ricorda che “… l'art. 36 esclude che l'ufficiale dello stato civile possa procedere d'ufficio alla scelta, anche se gli risulti un uso costante di uno o di più dei nomi originariamente attribuiti, essendo necessaria una precisa indicazione da parte dell'interessato (Circ. n. 5 del 14 febbraio 2007)”. Non potendo nemmeno il figlio della signora deceduta operare detta scelta, l’unica strada percorribile sembrerebbe essere l’istituto della rettificazione, ai sensi dell’art. 95 d.P.R. n. 396/2000, istituto la cui portata e applicabilità è destinata, tuttavia, a ridursi per effetto della entrata in vigore del D.Lgs. n. 149/2022; ciò senza considerare che si tratta di un procedimento non immediato, verosimilmente non compatibile con le esigenze di celerità che immagino sottese al procedimento di successione.

Una soluzione alternativa potrebbe essere il rilascio della copia integrale dell’atto di nascita della madre dal quale si potrà evincere, senza dubbio alcuno, l’indicazione non omogenea dei prenomi della signora, ma la riferibilità della maternità dell’interessato ad una determinata persona.

In prima analisi, potrebbe sembrare più forzato, al momento attuale, in mancanza di istruzioni ministeriali specifiche, il ricorso all’art. 98 comma 1 del d.P.R. n. 396/2000, nel capoverso aggiunto dall’art. 25 del D.Lgs. n. 149/2022, in vigore dal prossimo 28 febbraio 2023; tale capoverso dispone che «Con le medesime modalità, l'ufficiale dello stato civile procede, inoltre, su istanza di chiunque ne abbia interesse, alla correzione degli atti formati, quando emerge la discordanza tra le indicazioni in essi riportate e quelle risultanti da altri documenti rilasciati dalle autorità competenti».

Considerando che non sussistono dubbi sul fatto che quella donna è la madre dell’interessato e che la stessa è stata identificata diversamente nel corso della sua vita (discordanza, almeno apparente per i motivi che vedremo, fra atto di nascita e altri documenti, oltre che registrazione anagrafica), la richiesta di correzione avanzata dal figlio  è sicuramente giustificata; peraltro, non si tratta di fare indagini particolari, ma di verificare che la madre è stata identificata in alcuni casi come XY ed in altri come X, come risulta dalla iscrizione anagrafica e da ampia documentazione. Pertanto, la richiesta di correggere l'atto di nascita del richiedente con il nome con cui la madre è sempre stata identificata in anagrafe, appare fondata e non in contrasto con il concetto più ampio di correzione di cui all’ art. 98 d.P.R. n. 396/2000, come novellato dall’art. 25 del D.Lgs. n. 149/2022.

Ritengo, infine, utile una ulteriore riflessione, che ha valore decisivo e, direi, propedeutico, anche se per ragioni di sistematicità viene enunciata alla fine: il Ministero di Grazia e giustizia, allora competente in materia di stato civile, nel tentativo di risolvere le problematiche circa l’esatta indicazione del nome quando nel corpo dell’atto venivano indicati più nomi, aveva dato questa indicazione piuttosto stringente: se nel corpo dell’atto veniva indicato “dà i nomi” (a prescindere dalla presenza o meno delle virgole) valeva solo il primo nome; se invece veniva indicato “da il nome” tutti gli elementi del nome dovevano essere riportati negli estratti, nei certificati, nelle registrazioni anagrafiche ecc. ecc., a prescindere da ciò che veniva riportato nell’occhiello dell’atto. Ciò valeva per i nati fino al 29 marzo 2001; dal 30 marzo 2001, data di entrata in vigore del d.P.R. n. 396/2000 il problema non si sarebbe più posto poiché tutti i nomi (nel limite massimo di 3) erano certificabili. In conclusione, se nel corpo dell’atto viene indicato “dà i nomi” (come sembrerebbe dal tenore del quesito), l’atto di nascita del figlio può essere corretto, ai sensi dell’art. 98 d.P.R. n. 396/2000, su istanza del figlio, avendo a disposizione quali elementi giustificativi, oltre alla interpretazione a suo tempo data dal Ministero della Giustizia, anche il fatto che comunque la madre dell’interessato è sempre stata identificata solo con il nome X.


Dr.ssa Liliana Palmieri 13 febbraio 2023


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