Congedo parentale per padre dipendente pubblico e madre dipendente privata e fruizione in contemporanea
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta al quesito del Dr. Fabio Venanzi
QuesitiNel caso in cui il dipendente abbia iniziato il periodo di congedo parentale nel corso del 2021(da febbraio in poi) senza interruzione, si chiede come deve essere calcolata l’indennità di congedo parentale spettante.
In particolare visto che deve corrispondere all'ultima retribuzione, da dicembre 2022, dovrebbe essere quella degli ultimi tabellari adeguati con rinnovo, in vigore da gennaio 2021, senza l'elemento perequativo.
A gennaio 2023 deve variare per effetto dell'inglobamento del perequativo nel tabellare, quindi diventerebbe più alta, o deve rimanere quella di dicembre 2022?
L’indennità deve essere sulla base della retribuzione percepita dal dipendente nei 30 giorni precedenti l’inizio del congedo.
Infatti, l’articolo 23 – a cui rinvia l’articolo 32 del D.Lgs. 151/2001 – prevede che l’indennità sia calcolata sul periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo.
Dal mese di applicazione del CCNL, la retribuzione da prendere a riferimento è quella adeguata al CCNL 16 novembre 2022, con la decorrenza del 1° gennaio 2021, previa corresponsione (al 30 percento), altresì, degli arretrati relativi al periodo compreso tra l’inizio del congedo e il mese precedente l’applicazione del CCNL.
Tale base retributiva sarà presa a riferimento fintantoché perdurerà lo stato di congedo.
10 febbraio 2023 – Fabio Venanzi
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Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
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