Utilizzo avanzo vincolato derivante dai Proventi delle concessioni edilizie

Risposta al quesito del Dr. Ennio Braccioni

Quesiti
di Braccioni Ennio
14 Febbraio 2023

Ho un avanzo vincolato derivante dai Proventi delle concessioni edilizie approvato con Rendiconto 2021 e non applicato nel 2022.

Dovrà applicare tale avanzo al bilancio di previsione in esercizio provvisorio, per l'acquisto di un terreno volto alla realizzazione di aree per le società sportive.

Chiedo se in tale spesa possono rientrare anche le spese notarli per l'acquisto del terreno, e le spese per il frazionamento catastale.

Risposta

Le spese indicate nel quesito (spese notarili e catastali) rappresentano oneri accessori rispetto all’investimento programmato: esse risultano indubbiamente strumentali e necessarie per la realizzazione dell’intervento stesso, e possono pertanto essere ricomprese nel finanziamento destinato a dare copertura allo stesso (come ad esempio un mutuo o il ricavo di una alienazione patrimoniale).

Sotto altri profili si formulano comunque le seguenti considerazioni:

a) per quanto concerne l’impiego dei proventi edilizi per finanziare l’intervento suddetto (acquisto di un terreno volto alla realizzazione di aree per le società sportive e relative spese accessorie) si evidenzia che l’utilizzo degli oneri di urbanizzazione è consentito per finanziare spese di investimento solamente entro i limiti stabiliti dall’articolo 1, comma 460, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) e successive integrazioni, norma che ha elencato in via esclusiva le tipologie delle spese che possono essere finanziate da detti proventi, tra cui sono ricomprese le opere di urbanizzazione primaria e secondaria: ne consegue che l’utilizzo dei proventi edilizi per il finanziamento dell’intervento come sopra previsto potrà considerarsi ammissibile solamente nella misura in cui detto intervento rientri nell’elenco delle opere di urbanizzazione, primaria o secondaria, di cui all'articolo 4 della legge n. 847/1964, come integrato dall'articolo 44 della legge n. 865/1971 e dall'articolo 6 del d.l. n. 133/2014;

b) nel corso dell’esercizio provvisorio non sono consentite spese di investimento (come è quella indicata nel quesito) e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza (articolo 163, comma 3, del TUEL).


9 febbraio 2023 dr. Ennio Braccioni


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