Realizzazione e manutenzione di opere pubbliche negli enti locali che si trovano nella condizione di scioglimento
Ministero dell’Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Comunicato del 10 giugno 2025
Risposta al quesito del Dr. Andrea Dallatomasina
QuesitiUn cittadino italiano si unisce civilmente con altro connazionale qualche mese fa.
Abbiamo ricevuto dal Tribunale la sentenza di rettifica di sesso, per cui l'unione civile si scioglie automaticamente.
Si chiede quale sia l’iter da seguire, in considerazione del fatto che la persona interessata intende contrarre matrimonio civile.
Matrimonio ed unione civile sono istituti distinti, disciplinati da normative diverse e l’ufficiale di stato civile non può estendere analogicamente le disposizioni dell’uno nell’altro.
Se per la rettificazione di sesso nel matrimonio, allo scioglimento del matrimonio la coppia può scegliere di costituire unione civile, per la rettificazione di sesso nell’unione civile non è prevista alcuna scelta che mantenga in vita il legame di coppia (tranne decisioni specifiche di qualche tribunale).
Viene solamente indicato nella Legge 20 maggio 2016, n. 76, all’articolo 1 comma 26 che “La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso determina lo scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso”.
Il legislatore non ha fornito nessuna indicazione in merito a come questa debba avvenire, né a chi competa attivarsi per l’applicazione di tale normativa, tanto da non prevedere neanche l’annotazione di scioglimento da apporsi sull’atto di unione civile: si tratta di una carenza particolarmente rilevante che rende di non facile applicazione l’articolo 1 comma 26 della Legge 20 maggio 2016, n. 76, così che l’adempimento più immediato a carico dell’ufficiale dello stato civile dovrebbe essere, una segnalazione al Procuratore della Repubblica per gli eventuali adempimenti di competenza, trasmettendo un dettagliato rapporto con allegata la completa documentazione, al fine di consentire allo stesso di valutare il caso esposto ed attivarsi secondo la propria competenza. Contestualmente, dovrebbe trasmettere lo stesso rapporto al Prefetto, quale organo di vigilanza sugli uffici di stato civile, affinché possa chiedere indicazioni al Ministero dell’Interno per le adeguate istruzioni operative.
Il Decreto Legislativo 19 gennaio 2017, n. 5, ha disciplinato l’applicazione del comma 27, cioè delle conseguenze della rettificazione di sesso di uno dei coniugi, senza intervenire minimamente nella rettificazione di sesso di una delle parti dell’unione civile.
L’ufficiale dello stato civile al quale fosse comunicata una sentenza di rettificazione di sesso relativa ad un delle parti di coppia unita civilmente, non potrebbe intervenire direttamente ed annotare lo scioglimento dell’unione civile, in mancanza di un preciso riferimento normativo che assegni all’ufficiale di stato civile tale specifico compito. Nelle formule infatti emanate con DM 27 febbraio 2017 non è stata prevista alcuna formula, quindi l'ufficiale di stato civile non può inventare la formula di riferimento, neppure applicando analogicamente le formule previste per lo scioglimento del matrimonio, a seguito di rettificazione di sesso (Formula 145 per gli atti di nascita degli interessati e Formula 173 per quelli di matrimonio). Questo perché le stesse formule prevedono, comunque, il richiamo ad una sentenza che disponga anche lo scioglimento del matrimonio: è quanto emerge dalla Legge 6 marzo 1987, n. 74, di modifica della Legge 1 dicembre 1970, n. 898, che ha previsto che il divorzio può essere chiesto da uno dei coniugi nei casi in cui “g) è passata in giudicato sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso a norma della legge 14 aprile 1982, n. 164”.
Ne consegue che, una volta sciolta effettivamente l’unione civile, le parti interessate, ormai di sesso diverso, possano contrarre matrimonio secondo la procedura codicistica.
Dott. Andrea Dallatomasina 10 Febbraio 2023
Per i clienti Halley: Ricorrente QD n. 2512, Sintomo QD n.2541
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