Trascrizione atto di matrimonio con sospetta violazione dell'art. 86 c.c.

Risposta al quesito del Dr. Andrea Dallatomasina

Quesiti
di Dallatomasina Andrea
13 Febbraio 2023

Un cittadino algerino che ha acquistato la cittadinanza italiana nel 2022, ha richiesto la trascrizione del suo atto di matrimonio con sua connazionale algerina.

Da una verifica effettuata in anagrafe risulta che egli sia già sposato con altra persona.

Si chiede se sia possibile trascrivere l'atto e se eventualmente sia necessario segnalare alla procura la sospetta violazione dell'art. 86 c.c.

Risposta

Nella fattispecie descritta nel quesito il cittadino algerino, naturalizzato italiano nel 2022, richiede la trascrizione nei registri dello Stato civile dell’atto di matrimonio contratto con una donna diversa da quella indicata in anagrafe.

Ritengo che ci possano essere due ipotesi sono due:

  • la prima, da cittadino straniero, scioglie all’estero il matrimonio che è registrato nella scheda anagrafica oppure il matrimonio è terminato per il decesso della moglie, e che, colpevolmente non abbia mai richiesto l’aggiornamento anagrafico;
  • la seconda che, sempre da cittadino straniero, si sia unito in matrimonio con altra persona anche se era già unito in matrimonio con altra persona.

Per scongiurare la seconda ipotesi il cittadino dovrà presentare idonea documentazione all’ufficiale dello stato civile che comprovi che il secondo matrimonio sia stato celebrato quando era libero da vincoli matrimoniali.

La seconda ipotesi non sarebbe certamente un problema se fosse rimasto solo cittadino straniero ma essendo ora cittadino italiano, secondo la legge italiana, la persona che contrae un secondo matrimonio essendo ancora legato da un primo, commette il reato di bigamia, sanzionato dall'articolo 556 del codice penale.

Per l'Italia, il secondo matrimonio non si sarebbe potuto celebrare per mancanza di libertà di stato (cfr. articolo 86 del Codice Civile). Ricordo che il Massimario dello Stato Civile – Ministero dell’Interno ed. 2012 – Cap. 16.1.2. pag. 180 – afferma che “Il matrimonio trascritto è valido ed efficace, fino a quando non venga eventualmente impugnato e dichiarato nullo con sentenza passata in giudicato. Si tratta del cosiddetto principio del favor matrimonii (su cui si fondano gli artt. 117 e seguenti del codice civile) che prevede che il matrimonio contratto in violazione di un impedimento resta valido fino a che non venga annullato dall’autorità giudiziaria, producendo tutti gli effetti del matrimonio valido".

Pertanto dopo aver eseguito la trascrizione, l'ufficiale dello stato civile trasmetterà un dettagliato rapporto al Procuratore della Repubblica, affinché possa attivarsi per l'ipotesi di reato ed eventualmente per l'annullamento della trascrizione. Ma, come detto, fino a quando il matrimonio trascritto non verrà impugnato, sarà pienamente produttivo di effetti, con annotazione a margine dell'atto di nascita del cittadino italiano ed aggiornamento anagrafico. 

Rapporto previsto dalla circolare del Ministero di Grazia e Giustizia del 20-10-1982, n. 1/50/F. G./13(82)1934 ha disposto che l'ufficiale dello Stato Civile che ha trascritto il secondo matrimonio "ha l'obbligo di riferire quanto gli risulta al competente ufficio del pubblico ministero perché questo, ove sussistano le condizioni di legge, inizi l'azione penale per il reato di bigamia e promuova il giudizio civile per la pronuncia di nullità del secondo matrimonio", ossia rettifica l'atto di stato civile inopportunamente trascritto (cfr. Massimario dello Stato Civile – Ministero dell’Interno ed. 2012 – Cap. 9.1.1, Paragrafo 7 pagina 111-112).


Dott. Andrea Dallatomasina 10 Febbraio 2023


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