L’articolo 37, codice della strada, stabilisce al comma 1, lettera c) che:
Art. 37, codice della strada
Apposizione e manutenzione della segnaletica stradale
1. L'apposizione e la manutenzione della segnaletica, ad eccezione dei casi previsti nel regolamento per singoli segnali, fanno carico:
c) al comune, sulle strade private aperte all'uso pubblico e sulle strade locali.
L’articolo 38, comma 10, precisa inoltre che:
Art. 38
Segnaletica stradale
10. Il campo di applicazione obbligatorio della segnaletica stradale comprende le strade di uso pubblico e tutte le strade di proprietà privata aperte all'uso pubblico. Nelle aree private non aperte all'uso pubblico l'utilizzo e la posa in opera della segnaletica, ove adottata, devono essere conformi a quelli prescritti dal regolamento.
Per cui, da tali disposizioni si evince che il campo di applicazione delle norme relative all’apposizione e manutenzione dei segnali stradali si estende alle strade pubbliche e alle strade comprese nell'area dei porti, degli aeroporti, degli autoporti, delle università, degli ospedali, dei cimiteri, dei mercati, delle caserme e dei campi militari, nonché di altre aree demaniali aperte al pubblico transito.
I segnali sono obbligatori anche sulle strade ed aree aperte ad uso pubblico, quali strade private, aree degli stabilimenti e delle fabbriche, dei condomini, parchi autorizzati o lottizzazioni e devono essere conformi a quelli stabiliti dalle norme del codice della strada: su tali strade, se, invece, non aperte all' uso pubblico, i segnali sono facoltativi, ma, se usati, devono essere conformi a quelli regolamentari.
Per quanto riguarda l’occupazione del suolo, molti regolamenti comunali prevedono, correttamente a parere di chi scrive, che nel caso di strada privata ad uso pubblico sia necessario il rilascio del titolo autorizzativo, senza chiaramente poter richiedere il pagamento del canone per l’occupazione, in quanto suolo di proprietà privata, seppur ad uso pubblico.
09 febbraio 2023 Dott. Marco MASSAVELLI
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