Rinnovo durata di un accordo quadro quando è esaurito l'importo iniziale
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Risposta al quesito del Dr. Federico Gavioli
QuesitiCon delibera di consiglio, è stato nominato il revisore dei conti, e con la stessa è stato anche stabilito il compenso annuo di 7.100+iva cassa ecc. Nella delibera viene specificato 7.100 + IVA. Anche nella comunicazione dove si richiede l'accettazione dell'incarico, viene specificata la dicitura 7.100+iva. Il revisore è in regime forfettario, per cui per la fatturazione semestrale ci saremmo aspettati l'importo di 3.550, esente iva, naturalmente più la cassa e bollo. Invece il revisore ha fatturato il compenso di 4.331, esente iva più cassa e bollo. E' evidente che il revisore ha aggiunto l'importo dell'iva (3.550+22%) nel compenso per poi indicare esente IVA. Noi reputiamo la fattura non corretta, e abbiamo chiesto la nota credito per l'importo in eccesso. Il revisore contesta, in quanto ritiene la privatizzazione dell'iva è dovuta, in quanto non deve scaturire un minor costo all'ente essendo un regime forfettario. È lecita la nostra richiesta o dobbiamo liquidare l'intero importo al revisore?
No, non si ritiene corretto quanto affermato dal revisore; se è fissato un importo è questo è maggiorato dell’IVA corrisponde al vero che per l’ente locale rappresenta un costo complessivo perché non può “scaricarsi” l’imposta ma il compenso è differente rispetto a quello pattuito.
Sarebbe da verificare se al momento dell’accettazione dell’incarico, come è prassi consuetudinaria, è stato compilato un prospetto nel quale il professionista, oltre a dichiarare l’assenza di incompatibilità ha dichiarato di essere un soggetto in regime forfetario e come tale opera in regime di esenzione dall’applicazione dell’IVA.
Equiparare il compenso aggiuntivo dell’IVA come un maggior ricavo (perché di fatto lo è) per il revisore quando se questo fosse stato un soggetto in regime semplificato o ordinario avrebbe l’obbligo di riversarlo all’erario , non appare contrattualmente corretto per l’ente locale che , tra l’altro, potrebbe avere poi anche dei problemi con la Corte dei Conti , in ipotesi di verifica; neppure il revisore , si ritiene, sarebbe esente da responsabilità nei confronti della Corte dei Conti.
I contribuenti in regime forfetario per le prestazioni svolte o le cessioni effettuate operano in regime di esonero dell’IVA.
I contribuenti forfetari sono esonerati:
· dalla tenuta di registri contabili (fermo restando l’obbligo di tenere e conservare i registri previsti e da disposizioni diverse da quelle tributarie);
· dalla registrazione delle fatture emesse;
· dalla registrazione dei corrispettivi;
· dalla registrazione degli acquisti;
· dalle liquidazioni periodiche;
· dai versamenti periodici IVA (mensile o trimestrale);
· dal versamento annuale dell’IVA;
· dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA;
· dall’obbligo di emissione della fattura elettronica nei rapporti B2B, a condizione che sia rispettato il limite di ricavi/compensi, ragguagliato ad anno, pari a 25.000 euro nell’anno precedente.
L’Agenzia delle entrate nella risposta ad istanza di interpello n. 227, dell’11 luglio 2019, ha precisato che un contribuente in regime forfettario che ha emesso fattura per una prestazione senza applicazione dell’IVA, trattandosi di un contribuente in regime forfettario, in applicazione delle regole che caratterizzano tale regime, applica lo stesso regime anche qualora emetta una nota di variazione in diminuzione per sopravvenuta riduzione del corrispettivo.
In ogni caso se il revisore ritiene corretta la sua tesi, fornisca la documentazione normativa necessaria o eventuali tracce sentenza della giurisprudenza di legittimità e chi risponde rimane a disposizione per fare valutazioni più specifiche.
Dr. Federico Gavioli 08/02/2023
Per i Clienti Halley Ricorrente QR n. 4471, Sintomo QR n. 4523
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Risposta della Dott.ssa Ylenia Daniele
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta del Dott. Alessandro Giordano
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