Sulla valutazione degli elementi configurabili il pericolo di condizionamento mafioso dell’attività d’impresa ai fini dell’esercizio del potere interdittivo
Consiglio di Stato, Sezione III – Sentenza 25 febbraio 2025, n. 1610
Risposta del Dott. Andrea Antognoni
QuesitiNell’atto di nascita di una ragazza nata il 14/11/1999 le risultano attribuiti dal dichiarante i nomi Rosy, Maria separati dalla virgola (secondo la formula “il dichiarante dà i nomi di…”).
Questo ufficio ha necessità di aggiornare i dati della ragazza nei vari sistemi che non risultano allineati, pertanto si chiede conferma del fatto che il secondo nome decada in quanto separato dal primo dalla virgola.
Essendo persona nata prima del 2000 e con un nome composto da più elementi, separati o meno da virgola poco importa, occorre fare riferimento a quanto previsto dall’articolo 36 del dPR 3 novembre 2000, n. 396, che riporta “Chi ha avuto attribuito alla nascita, prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, un nome composto da più elementi, anche se separati tra loro, può dichiarare per iscritto all’ufficiale dello stato civile del luogo di nascita l’esatta indicazione con cui, in conformità alla volontà del dichiarante o, all’uso fattone, devono essere riportati gli elementi del proprio nome negli estratti per riassunto e nei certificati rilasciati dagli uffici dello stato civile e di anagrafe.”.
Pertanto nulla decade in automatico ma la cittadina dovrà scegliere lei quale nome riportare negli atti di stato civile a lei intestati (nascita, matrimonio, divorzio, atti dei figli, ecc.) e in anagrafe come previsto dall’articolo 36 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
Se siete comune di registrazione dell’atto di nascita dovrete apporre l’annotazione F.164-bis a margine dell’atto di nascita della scelta fatta.
Annotazione che è del seguente tenore: “Con atto in data..... <nome e cognome>, nata a … il …., mi ha dichiarato che gli elementi del nome attribuiti alla stessa alla nascita devono essere riportati negli estratti per riassunto e nei certificati rilasciati dagli ufficiali dello stato civile e d’anagrafe, nel modo seguente: ………………….”.
L’annotazione dovrà essere ripetuta anche in tutti gli altri atti di stato civile in cui compare la signora.
Non esistendo annotazioni ufficiali, si suggerisce di adattare allo scopo la F.164- bis indicando che “Con atto in data..... <nome e cognome madre o nome cognome sposa> ha dichiarato che gli elementi del suo nome devono essere riportati come :......come da annotazione apposta a margine dell'atto di nascita n. ... parte .. serie ... anno ….”.
Presupponendo che vi sia un disallineamento tra quanto registrato in ANPR e quanto registrato in AE per allineare i due dati e permettere il rilascio della carta d’identità elettronica occorre seguire e procedere con le indicazioni contenute nella Guida “VALIDAZIONE DEL CODICE FISCALE E DEI DATI ANAGRAFICI E RISOLUZIONE DEI DISALLINEAMENTI CON L’AGENZIA DELLE ENTRATE”, pagina 15-16-17.
6 Febbraio 2023 Andrea Dallatomasina
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Consiglio di Stato, Sezione III – Sentenza 25 febbraio 2025, n. 1610
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Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
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