Esenzione IVA per forniture effettuata da società di Lussemburgo

Risposta del Dott. Fabio Bertuccioli

Quesiti
di Bertuccioli Fabio
09 Febbraio 2023

Il Comune ha stipulato con una società di Lussemburgo iscritta al VIES un contratto per la gestione dei pagamenti tramite carta di credito dei parcometri situati nel territorio comunale. I servizi resi dalla società estera sono esenti IVA (in quanto trattasi di prestazioni di servizi di natura finanziaria). La società estera emette verso il nostro Comune, come documento, non una fattura ma un riepilogo delle commissioni sui pagamenti. Essendo operazione esente, riconosciuta tale anche dall'Agenzia delle Entrate, a nostro avviso il Comune deve emettere un'autofattura con indicazione di operazione esente. Si chiede se la interpretazione data sia corretta e se, l'autofattura deve essere esclusivamente elettronica oppure può essere cartacea. Inoltre, trattandosi di prestazione di servizi riguardante la sfera istituzionale, l'obbligo di predisposizione dell'esterometro non sussiste (faq 1.3 Circolare 26/e del 13.07.2022) anche se l'autofattura viene emessa in modalità cartacea. Oppure se emettendo un'autofattura cartacea sussiste l'obbligo di predisporre l'esterometro.                              

 

Risposta

Dando per buona la correttezza e la legittimità dell’applicazione dell’esenzione IVA (non oggetto del quesito né di ns analisi al riguardo) si conferma che l’obbligo di integrazione delle fatture in acquisto da soggetti comunitari sussiste anche nel caso in cui l’operazione sia “esente”, pertanto nel vostro caso l’integrazione dovrà contenere l’indicazione “esente IVA ai sensi dell’articolo 10 comma 1 DPR 633/72”. Si precisa che in caso di acquisto di servizi da fornitori UE l’operazione è di “integrazione” della fattura ex art. 17, co. 2, DPR 633/72 (e non di emissione di “autofattura”). La suddetta “integrazione” (così come in caso l’autofattura) può essere sia “digitale” che “analogica”; pertanto è possibile continuare ad emettere l’integrazione in modalità cartacea, senza l’obbligo di predisporre l’esterometro in quanto, come chiarito nella circolare n. 26/E del 13 luglio 2022 “in riferimento agli enti non commerciali, che come in passato l’obbligo (circa la presentazione dell’esterometro) riguarderà le sole operazioni realizzate nella sfera commerciale dell’ente.” un unico adempimento (emissione dell’autofattura elettronica) possa, in taluni casi, soddisfare entrambi.

6 febbraio 2023             Fabio Bertuccioli

 

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