Carta di identità elettronica valida per l'espatrio

Risposta di Andrea Dallatomasina

Quesiti
di Dallatomasina Andrea
09 Febbraio 2023

Una cittadina italiana residente in altro Comune chiede il rilascio della carta di identità elettronica valida per l'espatrio in quanto temporaneamente dimorante in questo Comune. Il comune di iscrizione anagrafica, al quale erano state richieste informazioni in merito all’eventuale sussistenza di cause ostative alla validità per l’espatrio, comunica la sussistenza di cause ostative.

La medesima dichiara, invece, che le cause ostative non sussistono più.

Si chiede se la carta di identità elettronica possa essere rilasciata valida per l’espatrio sulla base della dichiarazione della signora, che sotto la sua personale responsabilità dichiara di non trovarsi attualmente in alcuna delle cause ostative al rilascio del passaporto, o se deve prevalere l’indicazione ostativa comunicata dal comune di iscrizione anagrafica, rilasciando quindi una carta di identità non valida per l’espatrio.

Risposta

L'articolo 3 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 733, dispone che "Il Sindaco è tenuto a rilasciare alle persone aventi nel Comune la loro residenza o la loro dimora una carta di identità conforme al modello stabilito dal Ministro dell'Interno".

Per legge, quindi, competente al rilascio della carta di identità è sia il Sindaco del Comune di residenza, sia il Sindaco del Comune di dimora.

A norma dell'articolo 1 del d.P.R. 6 agosto 1974, n. 649, infatti l'interessato che intenda giovarsi dell'equipollenza della carta di identità al passaporto deve sottoscrivere, in sede di richiesta della carta di identità, apposita dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle cause ostative al rilascio del passaporto di cui all’articolo 3 lettere b), d), e) e g) della Legge 21 novembre 1967, n. 1185.

Il Ministero degli Affari Esteri, con la Circolare n. 6 del 27 gennaio 1975, affermava che «I Comuni, a differenza di quanto avviene relativamente ai passaporti, non sono tenuti a verificare l’inesistenza delle cause ostative ma bensì unicamente a subordinare il rilascio della carta d’identità, valida anche per l’espatrio, all’avvenuta sottoscrizione della dichiarazione da parte dell’interessato, che in tal modo se ne assume la responsabilità».

Successivamente anche la Circolare del Ministero degli Interni 15 febbraio 1975, n. 47854, indicava che «I Comuni - a differenza di quanto avviene per i passaporti rilasciati dalle Questure e dagli uffici consolari - non sono tenuti a verificare l'attendibilità della dichiarazione resa, che è invece affidata alla esclusiva responsabilità del dichiarante».

È opportuno che in questi casi il funzionario preposto al rilascio della carta d’identità renda edotto l’interessato, residente e non, delle cause ostative al rilascio del documento valido per l’espatrio in modo che lo stesso sia perfettamente a conoscenza di ciò che dichiara e che si assumerà in caso di dichiarazione mendace.

Non è compito del funzionario incaricato dal Sindaco verificare se vi siano cause ostative all’espatrio, la responsabilità rimane in capo al richiedente.

6 Febbraio 2023           Andrea Dallatomasina

 

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