Richiesta acquisto cittadinanza italiana ex art. 4 comma 2 legge 91/92 da parte di neo diciottenne

Risposta di Andrea Dallatomasina

Quesiti
di Dallatomasina Andrea
08 Febbraio 2023

Un neo diciottenne dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana ex art. 4 comma 2 legge 91/92. Dall’esame della documentazione presentata risulta nato in Italia ma ufficialmente la residenza nel territorio italiano decorre dall'anno successivo alla nascita (nato nel 2005 ed iscritto in anagrafe nel 2006).

La madre del ragazzo presenta il libretto di vaccinazioni italiano dal quale si evince che il ragazzo effettivamente era presente sul territorio italiano anche nel primo anno di vita.

Si chiede pertanto come gestire tale acquisto e se risulta possibile emettere un accertamento positivo.

Risposta

L’articolo 4 comma 2 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91, stabilisce che Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data”.

I requisiti per poter rendere la dichiarazione sono dati dalla nascita in Italia e dalla residenza legale.

Premesso che in linea generale si considera legalmente residente in Italia chi vi risiede avendo sodisfatto le condizioni e gli adempimenti previdenti dalle norme in materia di ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia anagrafica (articolo 1, comma 2, lettera a) dPR 12 ottobre 1993, n. 572), l'evoluzione giurisprudenziale, i mutati orientamenti del Ministero dell'Interno e l’introduzione dell’articolo 33 comma 1 del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, hanno senz’altro ampliato la possibilità dell’interessato di provare la propria dimora in Italia anche in mancanza di iscrizione anagrafica.

L'articolo 33, comma 1 del Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, afferma che "ai fini di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, all'interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione, ed egli può dimostrare il possesso dei requisiti con ogni idonea documentazione." La Corte di Cassazione ha inoltre affermato il principio che la continuità della residenza alla nascita "può essere fornita anche mediante documentazione, peraltro di provenienza da autorità pubblica, che certifichi anche indirettamente ma univocamente continuativa in Italia del richiedente la cittadinanza" (Cass. sez. I, 12380/2017).

Tuttavia la dimora abituale, in mancanza di iscrizione anagrafica, deve essere dimostrata dall’interessato con idonea documentazione, che potrebbe riguardare un complesso di circostanze che singolarmente non sarebbero decisive ma insieme potrebbero dare un quadro diverso della situazione.

A titolo di esempio: le vaccinazioni, l’assegnazione del pediatra, le visite mediche e gli accessi alle strutture sanitarie, l’iscrizione all’asilo, il lavoro continuato dei genitori in Italia in quel periodo, il regolare contratto di locazione. Qualsiasi documento che dimostri il soggiorno in Italia.

Questa documentazione deve essere prodotta dall’interessato, o per lo meno indicata dall’interessato in modo che l’ufficiale dello stato civile possa acquisirla d’ufficio. Se questa documentazione non è prodotta non è possibile pervenire ad un accertamento positivo, ma unicamente ad uno negativo.

In questo modo l'interessato potrà ricorrere in Tribunale che valuterà liberamente i mezzi di prova ammessi che invece non possono essere utilizzati dall'autorità amministrativa, cioè dall'ufficiale dello stato civile.

Fatte quindi le dovute premesse, il libretto delle vaccinazioni potrebbe certamente essere un documento utile come potrebbe essere utile verificare se almeno uno dei genitori fosse regolare in Italia dalla nascita del figlio (situazione non indicata nella descrizione del quesito).

6 Febbraio 2023           Andrea Dallatomasina

 

Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 2489, sintomo n. 2518

 

 

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