Riacquisto cittadinanza italiana

Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri

Quesiti
di Palmieri Liliana
07 Febbraio 2023

Un cittadino italiano è stato naturalizzato cittadino tedesco in data 20/11/2002, come da dichiarazione delle competenti autorità locali tedesche, perdendo quindi la cittadinanza italiana in base all' art. 1 della convenzione di Strasburgo del 06/05/1963, con attestazione sindacale in data 18/04/2007. Il cittadino ha però richiesto il ripristino della cittadinanza italiana e la Prefettura ci ha fatto presente quanto disposto dalla circolare n. 14232 del 28/10/2009 del Ministero dell'Interno, avente ad oggetto la “Convenzione sulla riduzione dei casi di cittadinanza plurima firmata a Strasburgo il 06/05/1963. Denuncia parziale dell'Italia”.

Si chiede pertanto se quanto disposto dalla circolare surriferita sia applicabile al caso in esame, comportando dunque il ripristino della cittadinanza italiana.

Risposta

La Convenzione di Strasburgo del 6 maggio 1963, ratificata dall'Italia con legge 4 ottobre 1966, n. 876, riguardava la riduzione dei casi di cittadinanza plurima: in pratica,  i cittadini degli Stati contraenti perdevano la loro precedente cittadinanza in caso di acquisto o riacquisto, a seguito di una espressa manifestazione di volontà, della cittadinanza di uno dei Paesi che avevano sottoscritto e ratificato la Convenzione medesima.

A partire dal 4 giugno 2010, il cittadino italiano che acquista la cittadinanza di uno dei Paesi aderenti alla Convenzione di Strasburgo non incorrerà più nella perdita del nostro status civitatis.

Il Ministero  ha fatto, inoltre, conoscere che, per il periodo intercorrente tra il 4 giugno 2009 e il 4 giugno 2010, l'Italia si è avvalsa della riserva prevista al punto 3 dell'Annesso alla Convenzione, che permette ai cittadini di conservare la propria nazionalità se lo Stato di cui si chiede di acquisire la cittadinanza vi consente preventivamente. In sostanza non si procede più alla richiesta di trascrizione nei registri di stato civile delle eventuali attestazioni di perdita del nostro status civitatis ricevute a far data dal 4 giugno 2009.

Nel caso in esame, il cittadino ha perso la cittadinanza italiana prima del 4 giugno 2009.

La circolare  n.14232 del 28 ottobre 2009 non prevede alcun ripristino della cittadinanza italiana, ma comunica quanto sopra riportato, ovvero che, in caso di acquisto di altra cittadinanza dal 4 giugno 2010, non si perde quella italiana. Quindi per il caso in esame, visto che il cittadino ha perso la cittadinanza italiana, costui la può riacquistare ai sensi dell'art. 13 della legge 91/1992, ovvero:

a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara previamente di volerla riacquistare;

b) se, assumendo o avendo assunto un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, dichiara di volerla riacquistare;

c) se dichiara di volerla riacquistare ed ha stabilito o stabilisce, entro un anno dalla dichiarazione, la residenza nel territorio della Repubblica;

d) dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza nel territorio della Repubblica, salvo espressa rinuncia entro lo stesso termine;

e) se, avendola perduta per non aver ottemperato all'intimazione di abbandonare l'impiego o la carica accettati da uno Stato, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale, ovvero il servizio militare per uno Stato estero, dichiara di volerla riacquistare, sempre che abbia stabilito la residenza da almeno due anni nel territorio della Repubblica e provi di aver abbandonato l'impiego o la carica o il servizio militare, assunti o prestati nonostante l'intimazione di cui all'articolo 12, comma 1.

Le ipotesi più ricorrenti sono quelle relative alle lettere c) e d).

Lettera c): il cittadino è residente all'estero, rende la dichiarazione al consolato italiano e stabilisce entro un anno la residenza in Italia, oppure il cittadino straniero ha stabilito la residenza in Italia (come cittadino straniero) e vuole rendere la dichiarazione presso l'ufficiale di Stato civile di voler riacquistare la cittadinanza Lettera d) se è già residente in Italia da oltre un anno e pertanto, se non vi ha rinunciato, diventa automaticamente italiano a seguito di attestazione del sindaco.

6 Febbraio 2023           Liliana Palmieri

 

Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 2488, sintomo n. 2517

Indietro

Quesiti

Non hai trovato le informazioni che stavi cercando?

Poni un quesito ai nostri esperti

CHI SIAMO

La posta del Sindaco è rivolto ad amministratori ed operatori degli enti locali: ricco di contenuti sempre aggiornati, il cuore del portale risiede nella possibilità di accedere, in modo semplice e veloce, ad approfondimenti, informazioni, adempimenti, modelli e risposte operative per una gestione efficiente e puntuale dell'attività amministrativa.

La Posta del Sindaco - ISSN 2704-744X

HALLEY notiziario

INFORMAZIONI

Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale

In collaborazione con:

la posta del sindaco

CONTATTI

Email

halley@halley.it

Telefono

+39 0737.781211

×