Variazioni di generalità su atto di nascita di cittadina con doppia cittadinanza effettuate all'estero
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
QuesitiUn cittadino italiano è stato naturalizzato cittadino tedesco in data 20/11/2002, come da dichiarazione delle competenti autorità locali tedesche, perdendo quindi la cittadinanza italiana in base all' art. 1 della convenzione di Strasburgo del 06/05/1963, con attestazione sindacale in data 18/04/2007. Il cittadino ha però richiesto il ripristino della cittadinanza italiana e la Prefettura ci ha fatto presente quanto disposto dalla circolare n. 14232 del 28/10/2009 del Ministero dell'Interno, avente ad oggetto la “Convenzione sulla riduzione dei casi di cittadinanza plurima firmata a Strasburgo il 06/05/1963. Denuncia parziale dell'Italia”.
Si chiede pertanto se quanto disposto dalla circolare surriferita sia applicabile al caso in esame, comportando dunque il ripristino della cittadinanza italiana.
La Convenzione di Strasburgo del 6 maggio 1963, ratificata dall'Italia con legge 4 ottobre 1966, n. 876, riguardava la riduzione dei casi di cittadinanza plurima: in pratica, i cittadini degli Stati contraenti perdevano la loro precedente cittadinanza in caso di acquisto o riacquisto, a seguito di una espressa manifestazione di volontà, della cittadinanza di uno dei Paesi che avevano sottoscritto e ratificato la Convenzione medesima.
A partire dal 4 giugno 2010, il cittadino italiano che acquista la cittadinanza di uno dei Paesi aderenti alla Convenzione di Strasburgo non incorrerà più nella perdita del nostro status civitatis.
Il Ministero ha fatto, inoltre, conoscere che, per il periodo intercorrente tra il 4 giugno 2009 e il 4 giugno 2010, l'Italia si è avvalsa della riserva prevista al punto 3 dell'Annesso alla Convenzione, che permette ai cittadini di conservare la propria nazionalità se lo Stato di cui si chiede di acquisire la cittadinanza vi consente preventivamente. In sostanza non si procede più alla richiesta di trascrizione nei registri di stato civile delle eventuali attestazioni di perdita del nostro status civitatis ricevute a far data dal 4 giugno 2009.
Nel caso in esame, il cittadino ha perso la cittadinanza italiana prima del 4 giugno 2009.
La circolare n.14232 del 28 ottobre 2009 non prevede alcun ripristino della cittadinanza italiana, ma comunica quanto sopra riportato, ovvero che, in caso di acquisto di altra cittadinanza dal 4 giugno 2010, non si perde quella italiana. Quindi per il caso in esame, visto che il cittadino ha perso la cittadinanza italiana, costui la può riacquistare ai sensi dell'art. 13 della legge 91/1992, ovvero:
a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara previamente di volerla riacquistare;
b) se, assumendo o avendo assunto un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, dichiara di volerla riacquistare;
c) se dichiara di volerla riacquistare ed ha stabilito o stabilisce, entro un anno dalla dichiarazione, la residenza nel territorio della Repubblica;
d) dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza nel territorio della Repubblica, salvo espressa rinuncia entro lo stesso termine;
e) se, avendola perduta per non aver ottemperato all'intimazione di abbandonare l'impiego o la carica accettati da uno Stato, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale, ovvero il servizio militare per uno Stato estero, dichiara di volerla riacquistare, sempre che abbia stabilito la residenza da almeno due anni nel territorio della Repubblica e provi di aver abbandonato l'impiego o la carica o il servizio militare, assunti o prestati nonostante l'intimazione di cui all'articolo 12, comma 1.
Le ipotesi più ricorrenti sono quelle relative alle lettere c) e d).
Lettera c): il cittadino è residente all'estero, rende la dichiarazione al consolato italiano e stabilisce entro un anno la residenza in Italia, oppure il cittadino straniero ha stabilito la residenza in Italia (come cittadino straniero) e vuole rendere la dichiarazione presso l'ufficiale di Stato civile di voler riacquistare la cittadinanza Lettera d) se è già residente in Italia da oltre un anno e pertanto, se non vi ha rinunciato, diventa automaticamente italiano a seguito di attestazione del sindaco.
6 Febbraio 2023 Liliana Palmieri
Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 2488, sintomo n. 2517
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
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