Dipendente con incarico nel consiglio di un ordine professionale e assenza dal servizio
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiL’Ente intende conferire un incarico di supporto al RUP ai sensi dell'articolo 31, comma 7, D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i., ad un dipendente a tempo indeterminato di altra Pubblica Amministrazione. Si chiede quanto segue:
a) è corretto considerare la prestazione di lavoro come occasionale e, conseguentemente, fare ricorso al contratto di prestazione occasionale?
b) in caso di risposta affermativa alla domanda a), il limite annuo del compenso sarebbe di € 5.000,00?
c) il Comune deve effettuare la comunicazione preventiva delle prestazioni occasionali mediante l'apposita piattaforma dell'INPS?
L’incarico potrà essere conferito previa autorizzazione ai sensi dell’art. 53 TUPI dell’Ente di appartenenza del dipendente e potrà essere considerato attività di collaborazione occasionale.
Quanto al valore annuo di 5.000 euro, questo riguarda la soglia oltre la quale scatta l’obbligo della contribuzione alla gestione separata Inps per i pubblici dipendenti.
Il dipendente potrà svolgere, se autorizzato ai sensi dell’art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165/2001, l’attività di che trattasi. Infatti, ai sensi della citata disposizione i dipendenti pubblici possono svolgere incarichi retribuiti che siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell’autorizzazione, l’amministrazione verifica l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Pertanto, sotto quest’ultimo aspetto l’Amministrazione dovrà accertarsi in concreto, sulla base della documentazione fornita o di dichiarazione di responsabilità della dipendente che l’attività da questa svolta non è in potenziale conflitto né in concreto conflitto con le attività e le responsabilità presso l’Ente civico.
In caso di autorizzazione, ovviamente, dovranno fare seguito le comunicazioni e le pubblicazioni previste dalla normativa sia ai sensi del citato art. 53 TUPI che di quella in tema di trasparenza.
Il valore superiore a 5.000 euro lordo di compenso annuo comporterà l’iscrizione e il versamento dei contributi alla gestione separata Inps previsti per coloro che solo già iscritti a casse previdenziali.
3 febbraio 2023 Eugenio De Carlo
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Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
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Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
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