Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
QuesitiAbbiamo ricevuto dall'avvocato delle parti il decreto di omologa della separazione consensuale, munito del timbro di deposito. Poiché il documento è stato inviato a mezzo posta certificata ma in semplice formato pdf, privo di firma digitale, si chiede se sia possibile procedere all’annotazione nei registri di matrimonio o se l’avvocato debba fornire tale documentazione in altra forma.
Non si comprende il motivo per cui il provvedimento non vi sia pervenuto direttamente dalla Cancelleria. L’art. 2 della legge 55/2015 dispone che “nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purche' omologato. L'ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati e' comunicata all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione». Nel caso di separazione consensuale occorre non solo il decreto di omologa ma anche l’indicazione della sottoscrizione del verbale da parte dei coniugi e questo di ciò ovviamente le cancellerie sono a conoscenza.
Al di fuori del processo telematico l’avvocato non può trasmettere provvedimenti da lui autenticati dunque, a prescindere dalla firma digitale del file, il problema è che non può certificare che la comunicazione trasmessa è conforme all’originale in suo possesso. Ritengo quindi che il provvedimento di omologa, unitamente alla data di sottoscrizione del verbale, vi debba essere trasmesso direttamente dalla Cancelleria o consegnato in originale dall’avvocato.
3 Febbraio 2023 Grazia Benini
Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 2487, sintomo n. 2516
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