Acquisto di un autocarro usato da un'associazione con partita iva
Risposta del Dott. Alessandro Giordano
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiSi chiede se un dipendente dell’Ente a tempo pieno può essere contemporaneamente anche presidente di una associazione sportiva dilettantistica.
Si vuole capire se tale dipendente deve essere autorizzato dal comune a ricoprire tale incarico di presidente, se si configurano ipotesi di incompatibilità, e se esiste normativa e giurisprudenza in merito.
In linea generale, l’art. 53 comma 1 TUPI dispone che resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, il quale prevede che l'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, nè alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministro competente
Dunque, nel perimetro d’incompatibilità predetta non sussiste il caso di specie.
Sul piano disciplinare, il Dpr 62 del 2013 all’art. 5 si limita disporre che nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica tempestivamente al responsabile dell’ufficio di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell’attività dell’ufficio. Il presente comma non si applica all’adesione a partiti politici o a sindacati.
Inoltre, l’art. 7 del predetto Decreto dispone che il dipendente si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull’astensione decide il responsabile dell’ufficio di appartenenza.
Pertanto, non si ritiene sussista una situazione d’incompatibilità, salve la comunicazione di cui all’art. 6 e il dovere di astensione di cui all’art. 7 del citato decreto del 2013.
2 febbraio 2023 Eugenio De Carlo
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Risposta del Dott. Alessandro Giordano
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
Sezione regionale di controllo della Corte dei conti Piemonte - Delibera n. 50/2025
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
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