Notifica atti di ingiunzione relativi a mancato pagamento di sanzioni amministrative per violazioni al CDS

Risposta del Dott. Marco Massavelli

Quesiti
di Massavelli Marco
06 Febbraio 2023

Si chiede alla luce del differimento dei termini di prescrizione previsti dalla normativa anticovid, qual è l'ultima annualità utile per la quale sia possibile notificare, ad oggi, atti di ingiunzione relativi a mancato pagamento di sanzioni amministrative per violazioni al CDS.

Risposta

Il periodo emergenziale è stato caratterizzato da precisi interventi normativi che hanno avuto l’obiettivo di sospendere la riscossione coattiva dal 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, anche delle entrate locali.  La norma di riferimento è contenuta nell’articolo 68 del decreto legge 18/2020 e dispone la sospensione per ben 542 giorni dei termini di versamento delle somme richieste mediante cartelle, ingiunzioni e accertamenti esecutivi emessi ai sensi del comma 792 dell’articolo 1 della Legge 160/2019.  

Si tratta di una sospensione fondata sull’inibizione delle attività di riscossione coattiva, a partire dalla notifica di cartelle e ingiunzioni fino a proseguire con tutte le fasi successive.

E’ un fermo che ha inevitabilmente congelato le azioni di riscossione così da rendere necessario un equilibrio normativo mediante precisi meccanismi di proroga.

La disposizione in commento, che si applica anche alle entrate locali per effetto del richiamo contenuto nel comma 2 a ingiunzioni e avvisi di accertamento degli enti locali, per equilibrare il fermo delle attività, riconosce una proroga sui termini di decadenza e prescrizione ai fini della riscossione delle entrate mediante il richiamo dell’articolo 12 del decreto legislativo n. 159/2015.

L’art. 12, comma 1,  prevede che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni impartite dallo Statuto del contribuente che diversamente non permettono l’estensione di tali termini.

Ciò significa che per tutti gli anni di imposta, la cui attività accertativa avrebbe potuto essere svolta nel periodo di sospensione, si è ottenuto un allungamento dei termini accertativi di 85 giorni (periodo coincidente con la durata del periodo di sospensione).

Il comma 2 dell’art. 12 del D.Lgs. 159/2015 prevede che i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.

L’articolo prolunga di due anni il termine di decadenza/prescrizione dei provvedimenti in scadenza al 31 dicembre degli anni in cui è stata decisa la sospensione (2020 e 2021) mentre, per le ingiunzioni di pagamento non in scadenza nel 2020 e 2021, per le quali il relativo termine di decadenza era pendente alla data dell’8 marzo 2020, possono intendersi prorogate, per quanto disposto dal comma 1 dell’art. 12 del D.Lgs. 159/2015 richiamato dall’art. 67 del D.L. 18/2020, ovvero per la durata del periodo di sospensione ovvero pari, in questo caso, a 542 giorni.

La prescrizione prorogata dall’articolo 68 è unicamente quella relativa alla fase della riscossione coattiva ovvero delle attività che devono essere svolte dopo la notifica della cartella o dell’ingiunzione.

I titoli di riscossione coattiva che avrebbero maturato la prescrizione nel 2020 o nel 2021, guadagnano la proroga al 31 dicembre del 2023.

Ogni richiesta di pagamento interrompe la prescrizione, di conseguenza, se la stessa ingiunzione è stata oggetto di un avviso di intimazione o di un preavviso di fermo nel 2018, la prescrizione non avverrà nel 2023 bensì dopo 542 giorni, da sommare alla data di naturale maturazione della stessa. Questo accade grazie all’applicazione del comma 1 a favore di tutte le prescrizioni che sarebbero avvenute successivamente al 2022 su titoli notificati ante 8 marzo 2020.

Dal 1° settembre 2021 si è concluso il lungo periodo di sospensione delle attività di riscossione coattiva ed è ripresa la possibilità per l’Agenzia Entrate Riscossioni e per tutti gli enti locali di procedere con il recupero delle somme non versate spontaneamente dal contribuente.

Fatta questa lunga premessa, l'ultima annualità utile per la quale sia possibile notificare, ad oggi, atti di ingiunzione relativi a mancato pagamento di sanzioni amministrative per violazioni al CDS, risulta essere, a parere di chi scrive, il 2018.

2 febbraio 2022             Marco Massavelli

 

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