Chiarimenti sulla corretta applicazione dei nuovi criteri di calcolo del punteggio di qualificazione delle stazioni appaltanti
ANAC – Delibera n. 236 del 3 giugno 2025
Risposta del Dott. Matteo Barbero
QuesitiSi chiede se è possibile applicare avanzo vincolato formalmente dall'ente con apposita delibera di consiglio (avanzo che precedentemente era libero) per finanziare la rata mutuo CDP di un solo anno (quota interessi + quota capitale).
Nel caso specifico: per anno 2022, da risultato di amministrazione approvato con rendiconto 2022, entro il 30.04.2023 risulta avanzo libero di 100.000 euro, anno 2023.
Con apposita delibera di consiglio si attribuisce formalmente il vincolo ai suddetti 100.000 euro di avanzo libero, anno 2024: in sede di approvazione del bilancio di previsione 2024-2026 si applica direttamente il suddetto avanzo vincolato per finanziare la rata mutuo CDP 2024 di totale euro 100.000 (quota interessi + quota capitale).
In base all’art. 162 del Tuel, le previsioni di competenza relative alle spese correnti (fra cui vanno iscritti gli interessi sul debito in essere) sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contribuiti destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità. Pertanto, in base a tale norma, la copertura ipotizzata della rata 2024 dovrebbe essere circoscritta a risorse derivanti da avanzo di parte corrente. E’ evidente che si tratti di un’operazione delicata, verosimilmente dettata da criticità sull’equilibrio di parte corrente, che si suggerisce di valutare con estrema attenzione perché comunque rivelatrice di criticità che potrebbero essere rilevate dagli organi di controllo. In ogni caso, come chiarito dalla Corte dei conti – Sezione autonomie, con delibera n. 31/2015, si possono apporre vincoli formali solamente su entrate di natura straordinaria e non ripetitiva, accertate e riscosse, a condizione che non abbiano rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione.
1 febbraio 2023 Matteo Barbero
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