Motivo di iscrizione anagrafica per richiedente protezione speciale già cancellato da altro comune per allontanamento dalla struttura di accoglienza
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
Risposta di Andrea Dallatomasina
QuesitiI minori ospitati nel centro di accoglienza sito nel Comune presentano la dichiarazione di residenza nel momento in cui diventano beneficiari del progetto.
In seguito all’iscrizione in anagrafe, effettuata in base alla dichiarazione e al permesso di soggiorno, uno dei minori ha richiesto la Carta d'Identità Cartacea presentando il nuovo permesso di soggiorno in cui il ragazzo è identificato con generalità invertite rispetto a quelle risultanti in anagrafe.
La responsabile del progetto ha fatto richiesta verbale di rettifica fornendo la documentazione presentata alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, documentazione a cui fa fede anche la Questura e nella quale effettivamente risulta identificato come nel documento da lui presentato.
Si chiede pertanto se sia possibile procedere alla variazione delle generalità anagrafiche.
Nei casi, sempre molto frequenti, di variazione di generalità di cittadini stranieri (nome, cognome, luogo o data di nascita) o di discordanze tra le generalità indicate nei documenti rilasciati dal Paese d’origine dello straniero e le generalità sui documenti italiani, l'obiettivo dell'ufficiale d'anagrafe deve essere sempre quello di registrare il dato esatto e al contempo di garantire la continuità del dato anagrafico con quello di Stato Civile, fermo restando la necessità di verificare che le due banche dati si riferiscano effettivamente alla medesima persona.
Occorrerà avviare un procedimento di variazione delle generalità mediante apposita istanza da parte del tutore del minore straniero, che potrà essere presentata anche in forma verbale; essendo assimilabile ad una dichiarazione anagrafica, anche se non figura esplicitamente nell’elenco di cui all’articolo 13 del d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223.
Essendo noto che i richiedenti asilo, al pari dei titolari di protezione internazionale, non possono essere costretti ad esibire un passaporto o documento equipollente rilasciato dalle autorità dello Stato di provenienza nel quale dichiarano di subire persecuzioni o documenti che comprovino le esatte generalità si si ritiene che il verbale della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale (modello c.3) sia idoneo per accertare la corretta identità del cittadino richiedente asilo.
Solitamente nel suddetto verbale è riportata l’annotazione che l’interessato era precedentemente indicato con altre generalità e dovrebbe essere pertanto il collegamento tra le due generalità.
Dopo l’adozione del provvedimento di rettifica in cui si darà atto che dal giorno X il cittadino Y dovrà essere generalizzato come Z, l’Ufficiale d’Anagrafe disporrà l’aggiornamento della banca dati anagrafica (il codice fiscale dovrebbe cambiare in automatico attraverso il portale ANPR) e provvederà a comunicare l’avvenuta variazione all’Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza ai sensi dell’articolo 6 comma 7 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, all’Azienda USL ed al Casellario Giudiziale.
Infine, si potrà procedere al rilascio della nuova carta d’identità con le nuove generalità.
Ricordo che il “nuovo” articolo 5-bis, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 142, come sostituito dall’articolo 3, comma 2, del Decreto Legislativo 21 ottobre 2020, n. 130, dispone espressamente che “Ai richiedenti protezione internazionale che hanno ottenuto l'iscrizione anagrafica, è rilasciata, sulla base delle norme vigenti, una carta d'identità, di validità limitata al territorio nazionale e della durata di tre anni”.
La carta d’identità di durata triennale andrà rilasciata solamente a quei cittadini stranieri che hanno richiesto una forma di protezione internazionale e non è stata ancora riconosciuta.
Se è stata riconosciuta una qualsivoglia forma di protezione andrà rilasciata al minore straniero una carta d’identità elettronica, non valida per l’espatrio, della durata di 5 anni coincidente con la data del compleanno del titolare.
31 Gennaio 2023 Andrea Dallatomasina
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