Posizione assicurativa dipendente e sospensione cautelare procedimento penale, con sentenza di assoluzione
Risposta del Dott. Giancarlo Menghini
Ebbrezza alcolica: la questione del raddoppio della sospensione della patente
Marco Massavelli
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
CODICE DELLA STRADA
Articolo 186
Guida sotto l'influenza dell'alcool
2. Chiunque guida in stato di ebbrezza e' punito, ove il fatto non costituisca piu' grave reato:
c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida e' raddoppiata. La patente di guida e' sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se e' stata applicata la sospensione condizionale della pena, e' sempre disposta la confisca del veicolo con il quale e' stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter.
7. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente e' punito con le pene di cui al comma 2, lettera c).
La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l'ordinanza con la quale e' disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8.
Se il fatto e' commesso da soggetto gia' condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, e' sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
Articolo 187
Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti
8. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 2-bis, 3 o 4, il conducente e' soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 186, comma 7. Con l'ordinanza con la quale e' disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119.
GIURISPRUDENZA DI RIFERIMENTO
Corte di Cassazione penale, Sezioni Unite, con la sentenza 24 novembre 2015 n. 46624
IL CASO OPERATIVO
Nel caso di rifiuto di sottoposizione ad esame alcolemico, di cui all’articolo 186, comma 7, codice della strada, deve essere disposto il raddoppio della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, appartenendo l'autovettura a persona estranea al reato? Cioè, nel caso di rifiuto a sottoporsi all'esame alcolemico previsto dall'articolo 186, comma 7, codice della strada, il rinvio operato dalla norma all'articolo186, comma 2, lett. c), è limitato al trattamento sanzionatorio ivi previsto per la più grave delle fattispecie di guida in stato di ebbrezza o è esteso anche alla previsione del raddoppio della durata della sospensione della patente di guida qualora il veicolo appartenga a persona estranea al reato?
In giurisprudenza, vi sono due orientamenti diversi. Analizziamoli.
I DIVERSI PARERI DEI GIUDICI
Un primo orientamento giurisprudenziale è nel senso che il rinvio operato dall'articolo 186, comma 7, codice della strada, all'articolo 186, comma 2, lett. c), è limitato al trattamento sanzionatorio ivi previsto per la più grave delle fattispecie di guida in stato di ebbrezza, mentre, in relazione alle sanzioni amministrative accessorie, il legislatore, nel corpo del citato articolo 186, comma 7, ha espressamente disciplinato la sospensione della patente di guida, con autonoma cornice edittale (tra un minimo di sei mesi ed un massimo di due anni), e la confisca, rinviando limitatamente a quest'ultima ad altra disposizione di legge solo con esclusivo riferimento alle "stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lett. c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione".
In altri termini, secondo questa tesi, tale rinvio, contenuto nel secondo periodo dell'articolo 186, comma 7, dopo le previsioni relative alla sospensione della patente di guida ed alla confisca del veicolo, dovrebbe intendersi limitato alle sole modalità e procedure che regolano il sistema della confisca del veicolo, non estendendosi alla disciplina del raddoppio della durata della sospensione della patente di guida qualora il veicolo appartenga a persona estranea al reato.
Conseguentemente, la durata della sospensione della patente di guida, quale sanzione amministrativa che accede al reato di rifiuto, compresa, ai sensi dell'articolo 186, comma 7, secondo periodo, tra il minimo di sei mesi ed il massimo di due anni, non dovrebbe essere raddoppiata nel caso in cui il veicolo appartenga a persona estranea al reato (Sez. 4, n. 15184 del 24/03/2015, Vaglia, Rv. 263277; Sez. 6, n. 36396 del 10/07/2014, Farinelli, Rv. 263254).
A tale orientamento se ne oppone uno di segno diametralmente contrario, in forza del quale il rinvio al trattamento sanzionatorio dell'articolo 186, comma 2, lett. c), contenuto nell'articolo 186, comma 7, legittima la conclusione dell'applicabilità del raddoppio della durata della pena accessoria della sospensione della patente di guida, nel caso in cui il veicolo appartenga a persona estranea al reato e non possa quindi procedersi alla confisca: ciò in ragione del fatto che tale rinvio sarebbe da qualificare come "formale" (o "dinamico") e ciò importerebbe la conseguenza di dover individuare la disciplina applicabile per relationem avendo riguardo a quella attualmente vigente contenuta nell'articolo 186, comma 2, lett. c), che comprende l'espressa previsione del raddoppio della durata della sospensione della patente di guida, qualora il veicolo appartenga a persona estranea al reato (Sez. 4, n. 46390 del 16/10/2014, Bianchi, Rv. 263275; Sez. 4, n. 14169 del 16/10/2014, dep. 2015, De Berardinis, n.m.).
ANALISI DELLA NORMATIVA
Che cosa prevede la normativa citata, e cioè l’articolo 186, commi 7 e 2, lett. c), e l’articolo 187 comma 8, codice della strada?
L'articolo 186, comma 7, così recita:
"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4, o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lett. c). La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lett. c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione".
L'articolo 187, comma 8, dispone che, in caso di rifiuto, "il conducente è soggetto alle sanzioni di cui all'art. 186, comma 7", rinviando quindi alla corrispondente fattispecie contravvenzionale di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti previsti agli effetti della verifica dello stato di ubriachezza per colui che si ponga alla guida di veicolo.
Entrambe tali disposizioni fanno rinvio, pertanto, "alle pene" di cui all'articolo 186, comma 2, lett. c), che prevede, quanto alla sanzione principale, "l'ammenda da Euro 1.500 a Euro 6.000 e l'arresto da sei mesi ad un anno", e, relativamente a quelle accessorie, che all'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni; sanzione, quest'ultima, la cui durata è raddoppiata se il veicolo appartiene a persona estranea al reato. La norma, poi, stabilisce la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che lo stesso appartenga a persona estranea al reato.
Quale orientamento operativo deve essere accolto? A dare la risposta è la Corte di Cassazione penale, Sezioni Unite, con la sentenza 24 novembre 2015 n. 46624.
Per un corretto approccio interpretativo, occorre prendere le mosse dalla lettura delle modifiche apportate all'originaria formulazione dell'articolo 186, comma 7, e del comma 2, lett. c), codice della strada alla quale lo stesso rinvia.
LE MODIFICHE DELL’ART. 186 C.D.S.
La fattispecie di cui all'articolo 186, comma 7, codice della strada è stata depenalizzata dal decreto legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, che ha introdotto in luogo della contravvenzione previgente un illecito amministrativo punito con la sanzione pecuniaria (da Euro 2.500 a Euro 10.000; da Euro 3.000 ad Euro 12.000 se la violazione era commessa in occasione di un incidente stradale) e la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e del fermo amministrativo del veicolo, con la clausola di salvaguardia "salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione", da intendersi chiaramente riferita all'inapplicabilità della seconda sanzione, qualora il veicolo non fosse appartenuto a persona coinvolta nell'illecito amministrativo.
Quanto al rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per verificare l'eventuale stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, previsto dall'articolo 5, comma 8, del citato decreto-legge rinviava alla nuove previsioni dell'articolo 186, comma 7, e, dunque, anche il rifiuto di sottoporsi alle verifiche finalizzate all'accertamento dell'uso di sostanze stupefacenti integrava un mero illecito amministrativo.
Il decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, articolo 4, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, modificava nuovamente l'articolo 186, codice della strada, e ripristinava, tra l'altro, la sanzione penale per il rifiuto opposto dal guidatore all'accertamento alcolimetrico, parificando nella risposta sanzionatoria il rifiuto dell'accertamento alla più grave violazione delle ipotesi contemplate nell'articolo 186, comma 2, vale a dire quella contenuta nella lett. c) della disposizione. In quell'occasione il legislatore si limitava ad adattare il regime delle sanzioni accessorie alla nuova incriminazione della condotta di rifiuto, con la seguente previsione:
"La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lett. c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione".
Il citato decreto-legge rafforzava ulteriormente l'apparato sanzionatorio della più grave delle fattispecie di guida in stato di ebbrezza di cui all'articolo 186, comma 2, lett. c). Infatti, l'articolo 4, comma 1, lett. b), ha imposto che alla condanna o al patteggiamento della pena per tale fattispecie consegua obbligatoriamente la confisca del veicolo "con il quale è stato commesso il reato". L'unico limite previsto alla confiscabilità del veicolo riguardava (e riguarda) l'ipotesi che quest'ultimo appartenesse a persona estranea al reato. In tal caso era previsto che lo stesso fosse comunque sottoposto al fermo amministrativo per il periodo di centottanta giorni, misura che poteva essere anticipata a fini cautelari per sessanta giorni su iniziativa dell'organo che aveva accertato la violazione attraverso un provvedimento di fermo provvisorio reclamabile dinanzi al tribunale.
La legge 15 luglio 2009, n. 94, con l'articolo 3, comma 45, inseriva nell'articolo 186, comma 2, lett. c), dopo il secondo periodo, la previsione che la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata nella ipotesi che il veicolo appartenga a persona estranea al reato.
L'articolo 33 della legge n. 120 del 2010 modificava anche l'articolo 186, comma 2, lett. c), con riferimento al trattamento sanzionatorio per la più grave delle tre contravvenzioni di guida in stato di ebbrezza, innalzando il minimo edittale da tre a sei mesi di arresto, lasciando però immutati il limite massimo di un anno e la misura dell'ammenda (da 1.500 a 6.000 Euro) introdotti dalla citata legge n. 125 del 2008.
Ben più rilevanti le modifiche apportate dalla legge n. 120 del 2010 in materia di confisca del veicolo con cui è stato commesso il reato, previsione introdotta nel decreto legge n. 92 del 2008, articolo 186, lett. c).
Rimane fermo che la misura debba essere obbligatoriamente disposta in caso di condanna ovvero di patteggiamento per la contravvenzione di cui alla disposizione in commento, anche nel caso in cui venga concessa la sospensione condizionale della pena e salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato (per tale dovendosi intendere chi non sia concorso nel reato e, rispetto al medesimo, sappia dimostrare l'insussistenza di profili di colpa dai quali sia derivata la possibilità di uso illecito del veicolo).
LA CONFISCA AMMINISTRATIVA DEL VEICOLO
E' stato, invece, eliminato l'inciso secondo cui la confisca doveva essere disposta ai sensi dell'articolo 240 comma 2, codice penale, modifica imposta dall'intervento della Corte Costituzionale, che, con la sentenza 4 giugno 2010, n. 196, ha dichiarato l'illegittimità parziale dell'articolo 186, comma 2, lett. c), proprio in riferimento al citato rinvio all'articolo 240, codice penale, affermando la violazione dell'articolo 117 Cost., in riferimento all'articolo 7 CEDU. In particolare - per quanto riguarda la confisca del veicolo appartenente alla persona cui sia addebitato il reato previsto dall'articolo 186 comma 2, o quello previsto dall'articolo 187, codice della strada - la legge 120 del 2010, articolo 33, comma 1, ha modificato l'articolo 186, comma 2, lett. c), inserendo un ultimo periodo che contiene la previsione che, ai fini del sequestro (disciplinato della medesima norma che prevede anche la confisca del veicolo), si applichino le disposizioni di cui all'articolo 224 ter, codice della strada.
L'articolo 224 ter, introdotto dalla medesima legge, qualifica espressamente la confisca come "sanzione amministrativa accessoria".
La stessa norma prevede che nelle ipotesi di reato cui consegue tale sanzione, l'agente o l'organo accertatore, procedano al sequestro ai sensi dell'articolo 213, codice della strada.
Proprio il dato letterale dell'articolo 186, comma 7, come introdotto dal decreto legge n. 92 del 2008 - convertito dalla legge n. 125 del 2008 - nella parte in cui tiene distinti i rinvii, inseriti nel primo e nel secondo periodo dell'articolo 186, comma 7 rispettivamente alle "pene di cui al comma 2, lett. c)" ed alle "modalità e procedure previste dal comma 2, lett. c)" del medesimo articolo 186 - non consente di ritenere che il regime sanzionatorio concernente la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida possa mutuarsi dall'articolo 186, comma 2, lett. c), essendo prevista un'autonoma disciplina che rinvia a quest'ultima norma con esclusivo riferimento "alle modalità e procedure" previste a proposito della confisca. In tal senso va precisato che il comma 7, esplicitamente prevede che con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata concessa la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato e dispone, altresì, che ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'art. 224 ter.
Va rimarcato, invece, che la norma alla quale viene fatto il rinvio non contiene alcun riferimento alle "modalità e procedure" attinenti alla sospensione della patente di guida.
NON E’ CONSENTITO IL RADDOPPIO DELLA SOSPENSIONE
In altri termini, per il reato di cui all'articolo 186, comma 7, codice della strada, con riferimento alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, non può parlarsi nè di rinvio formale nè ricettizio, giacchè il legislatore ha espressamente disciplinato tale sanzione con autonoma cornice edittale.
Ne consegue che non è applicabile all'ipotesi del reato di cui all'articolo 186, comma 7 (ed a quella di cui all'articolo 187, comma 8, che rinvia alla prima per le sanzioni), la sanzione del raddoppio della sospensione della patente di guida, introdotta, come sopra precisato, con la legge n. 94 del 2009.
Applicando i richiamati principi di diritto al caso di specie, deve osservarsi che la durata della sospensione della patente di guida ex articolo 186, comma 7, codice della strada, risulta compresa tra il minimo di sei mesi al massimo di due anni, non avendo rilievo, ai fini della determinazione della durata della sanzione, alla luce delle considerazioni sopra esposte, la circostanza che l'autovettura utilizzata dall'imputato, autore del rifiuto, risulta appartenere a persona estranea al reato.
17 gennaio 2018
Risposta del Dott. Giancarlo Menghini
TAR Sicilia, Palermo, Sezione V – Sentenza 10 marzo 2025, n. 535
Consiglio di Stato, Sezione II - Ordinanza 1 aprile 2025, n. 2766
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