Abusivismo: via libera per ulteriori 40 interventi di demolizione
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – 2 maggio 2023
Risposta dell'Avv. Mario Petrulli
QuesitiCome classificare anche al fine del pagamento dell'oblazione una difformità consistente nella traslazione di una pertinenza (box) senza aumento di superficie/volume e di prospetti?
IndietroSi presume che il quesito sia finalizzato al rilascio di un permesso di costruire in sanatoria.
In merito alla traslazione di un edificio, il Consiglio di Stato, sez. VI, nella sent. 13 dicembre 2022, n. 10918, ha affermato che si è “in presenza di difformità totale del manufatto o di variazioni essenziali, sanzionabili con la demolizione, quando i lavori riguardino un’opera diversa da quella prevista dall’atto di concessione per conformazione, strutturazione, destinazione, ubicazione”; ed inoltre, “Con specifico riferimento al concetto di “modifica sostanziale della localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza”, e, quindi, di variazione essenziale assoggettabile a sanzione demolitoria in virtù del combinato disposto degli artt. 31 e 32, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 380 del 2001, assume rilievo sia “lo spostamento del manufatto su un'area totalmente o pressoché totalmente diversa da quella originariamente prevista” che “ogni significativa traslazione dell'edificio in relazione alla localizzazione contenuta nelle tavole progettuali, capace di incidere sul rispetto delle prescrizioni normative in tema di distanze minime dalle strade o dai confini nonché sulla destinazione urbanistica dei suoli” (v., ancora, Consiglio di Stato, Sez. VI, 7 gennaio 2020, n. 104). Nel caso di specie, si modifica la localizzazione dell’edificio comportando lo spostamento del fabbricato su un’area diversa da quella originariamente prevista. Situazione che avrebbe imposto una nuova valutazione del progetto da parte dell’amministrazione concedente, al fine di verificare la compatibilità con i parametri urbanistici e con le connotazioni dell’area. E’, invece, irrilevante […] il mantenimento delle ulteriori caratteristiche dell’intervento (sagoma, volumi, altezze, etc.), così come l’assenza di ogni incidenza della variante sul regime dei distacchi e delle distanze. Infatti, la traslazione della costruzione costituisce uno spostamento del fabbricato su un’area diversa da quella originariamente prevista, comportando ex se una variazione essenziale sottoposta a sanzione demolitoria”.
In sintesi, perciò, siamo dinanzi ad una variazione essenziale, trattata dal Testo Unico Edilizia alla stessa stregua del caso di costruzione effettuata in assenza del permesso di costruire (art. 31).
Tanto premesso, è bene evidenziare che la determinazione di “variazione essenziale” è rimessa alla legislazione regionale dall’art. 32 del Testo Unico Edilizia. Nel caso della Lombardia, l’art. 54 della Legge n. 12/2005 individua, fra le altre, due ipotesi di variazione essenziale che potrebbero applicarsi al caso specifico:
In conclusione, alla luce di quanto fin qui esposto, si ritiene che, nel caso specifico, l’oblazione debba essere calcolata secondo il criterio dell’art. 36, comma 2, del Testo Unico Edilizia, che la quantifica nel doppio del contributo di costruzione relativo alla pertinenza.
Tuttavia, poiché il proprietario ha già pagato il contributo di costruzione in fase di rilascio del permesso di costruire originario anche per la pertinenza, appare corretto procedere a calcolare il valore del contributo per tale pertinenza e alla relativa restituzione; diversamente, il Comune si ritroverebbe una somma (la quota del costo di costruzione già pagata per la pertinenza) priva di causale.
27 gennaio 2023 Mario Petrulli
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