La persona sottoposta a TSO ha diritto di ricevere comunicazione del provvedimento che dispone il trattamento e di essere sentita dal giudice tutelare prima della convalida
Corte Costituzionale – Sentenza 30 maggio 2025, n. 76 e comunicato stampa
Risposta dell'Avv. Elena Conte
QuesitiNelle more della nomina del commissario straordinario comunale, chi deve firmare un eventuale ordinanza di trattamento sanitario obbligatorio?
Il quesito riguarda la corretta individuazione dell'organo competente ad adottare l'ordinanza relativa al procedimento amministrativo di TSO, nelle more della nomina del Commissario straordinario che sarà incaricato della temporanea gestione dell'ente.
Al riguardo, si fa presente che l'art. 34 della legge 23 dicembre 1978, n.833, attribuisce al sindaco la competenza ad adottare le ordinanze in materia di trattamento sanitario obbligatorio, entro 48 ore dalla convalida della proposta da parte di un medico della unità sanitaria locale.
Nel caso di specie, in assenza di una specifica normativa della Regione autonoma della Sardegna (che non risulta), qualora il Sindaco uscente non abbia delegato ad adottare gli atti in parola, prima della sua decadenza o delle sue dimissioni, uno specifico soggetto istituzionale (ad esempio un assessore, il Presidente del consiglio comunale), qualora ancora in carica, oppure ove non sia ancora nelle funzioni la figura del vice sindaco delegato alla firma dei TSO, non si può che attendere la nomina del commissario straordinario comunale.
A tal fine, il segretario comunale ben potrà rappresentare tale situazione di vacatio di potere, la problematica e i suoi effetti innanzi alla Prefettura competente territorialmente, in modo da far accelerare le relative procedure di nomina.
30 gennaio 2023 Elena Conte
Per i clienti Halley: ricorrente QS n. 2463, sintomo n. 2536
Corte Costituzionale – Sentenza 30 maggio 2025, n. 76 e comunicato stampa
ANAC – 28 maggio 2025 (Delibera n. 183 del 30 aprile 2025)
Corte di Cassazione, sentenza n. 6892/2025
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: